Cassa integrazione per caldo eccessivo

Con un comunicato stampa dello scorso 26 luglio INAIL e INPS rendono nota la possibilità per le aziende di usufruire della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate.

Dopo aver pubblicato le linee guida per la gestione del caldo, si è preso in considerazione il forte aumento del rischio di infortunio sul lavoro dovuto alle elevate temperature. Nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 l’ente pubblico precisa che per “elevate” temperature si intendono superiori ai 35-40° centigradi. Tuttavia, anche temperature inferiori possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, purché la valutazione sull’integrabilità sia fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che evidentemente sono più elevate rispetto a quelle reali, soprattutto se si considerano determinate attività lavorative.

Chi può richiedere la CIGO per caldo eccessivo

Possono richiedere la cassa integrazione per caldo eccessivo all’INPS le aziende i cui lavoratori devono affrontare temperature superiori ai 35°. È il caso, per esempio dei lavori di:

  • ambito agricolo o all’aperto che richiedono indumenti di protezione;
  • stesura del manto stradale;
  • rifacimento di facciate e tetti di costruzioni.

Vale anche più in generale per tutte le fasi lavorative che:

  • avvengono in luoghi che non possono essere protetti dal sole;
  • comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Come funziona la domanda

Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime. Non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.

Si fa presente, inoltre, che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

Come presentare la domanda

La cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “eventi meteo” può essere richiesta attraverso il portale web dell’INPS. Le sedi territoriali INPS, nonché la Direzione centrale ammortizzatori sociali INPS sono a disposizione delle aziende per fornire consulenza e assistenza nella presentazione delle domande e in tutte le fasi che seguono.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento: contattaci allo 049 628475 o tramite Form in basso per ricevere tutte le informazioni necessarie.

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