- Chi Siamo
- Formazione
- Servizi e Consulenze
IGIENE ALIMENTARE
ACUSTICA
MODELLI DI
ORGANIZZAZIONE 231QUALITÀ
- Contatti
Da lunedì 18 maggio, l’Italia è entrata in nella FASE 2, di graduale ripresa delle attività economiche accompagnata da un quadro normativo complesso ed in continua evoluzione.
La stampa ha, in particolare, dato risalto a preoccupazioni espresse dal mondo delle imprese a seguito dell’avvenuto riconoscimento – da parte dell’INAIL – dei casi di contagio CoViD-19 come infortunio. È stato infatti espresso il timore che, in accadimento d’ogni evento del genere (infortunio da contagio), scatti automatico un meccanismo di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro.
L’INAIL ha in realtà emanato una nota in cui fa espressamente presente che “il riconoscimento come infortunio non assume alcune rilievo per sostenere un’accusa di responsabilità penale o civile del datore di lavoro, che ne risponde – come in ogni caso – solo se viene accertata (la responsabilità) per dolo o colpa”.
Si tratta dunque di un rischio i cui effetti potranno essere gestiti come in genere tutti quelli che riguardano la sicurezza e la sicurezza dei lavoratori.
Insomma, l’imprenditore può essere perseguito solo se venisse dimostrato un nesso di causalità tra attività professionale e malattia, e ne sarà esentato se dimostrerà di aver applicato i protocolli di sicurezza sanitaria concordati dal Governo e dalle parti sociali. Dunque, nessun rischio di presunzione fra un eventuale evento dannoso (il contagio) e la responsabilità dell’imprenditore.
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, formato da 11 articoli e 17 allegati, tra cui viene ripreso, in allegato 12, il Protocollo (non revisionato nei contenuti) del 24 Aprile 2020, mentre vengono integrate, in Allegato 17, le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, pone le basi su cui possono muoversi imprese e attività commerciali.
Fondamentale quindi è il rispetto delle linee guida contenute in ogni scheda tecnica, suddivisa per settore, sulle misure di prevenzione e contenimento, stilate a livello scientifico, per contrastare la diffusione del contagio da Sars COV-2 e per le imprese, anche del rispetto dei principi stabiliti dai protocolli di sicurezza sanitaria, i cui contenuti sono parificati alle misure del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Il Datore di lavoro, al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, deve dare evidenza di rispettare le indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 24 Aprile 2020 (allegato 12 del DPCM 17 MAGGIO 2020) articolato nei seguenti argomenti:
Si ricorda che l’articolo 2 del DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 prevede sanzioni per le violazioni delle disposizioni del decreto stesso, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione, tra cui sanzioni amministrative del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Obiettivo Ambiente adotta un sistema di gestione per la qualità e per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Il nostro sistema è certificato da Rina Services S.p.A. secondo le norme Iso 9001 e Iso 45001 per i settori EA Servizi di Ingegneria (34) Manutenzione presidi antincendio (18) Commercio (29) Servizi di Consulenza (35) Istruzione (37).
Obiettivo Ambiente crede nella legalità per un mercato corretto e leale. In data 14 novembre 2016 ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo integrato ai sensi del D.Lgs. 231/01 [Modello 231], con l’intento di formalizzare i principi, le regole e le procedure, finalizzati a
prevenire comportamenti illeciti da parte di soggetti interni ed esterni [Destinatari].
È stato nominato un Organismo di Vigilanza [OdV] con il compito di vigilare sull’osservanza e sul funzionamento del Modello 231 e dei suoi protocolli, per comunicare con l’OdV è stata attivata la casella di posta odv@obiettivoambiente.com.
Il Modello 231 comprende il Codice Etico, qui consultabile. A tutti i Destinatari è richiesto il rispetto dei precetti in esso individuati e di conformare di conseguenza i propri comportamenti.
Obiettivo Ambiente si impegna a proteggere i dati personali di ogni persona fisica nonché le libertà fondamentali costituzionalmente garantite nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (“Regolamento UE ”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“ Dati Personali”).
Obiettivo Ambiente mantiene il Registro dei Trattamenti del Titolare, ha volontariamente nominato la figura del Responsabile della Protezione dei Dati Personali RDP/DPO contattabile all’indirizzo dpo@obiettivoambiente.com, e informa gli interessati mettendo a disposizione le seguenti informative:
Obiettivo Ambiente è Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto per la formazione continua. Codice ente 4389.
Obiettivo Ambiente è iscritta nell’elenco dei Soggetti Proponenti qualificati sugli avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa.
OBIETTIVO AMBIENTE SRL
VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, 35 – 35129 PADOVA (PD)
C.F. e P.I. 03809310281 – CODICE SDI: USAL8PV
TEL: 049/628475 – 049/8935749
MAIL: segreteria@obiettivoambiente.com
Powered by Websonica