Il rispetto dei protocolli per il contrasto del CoViD-19 quale fattore discriminante per le imprese

 

Da lunedì 18 maggio, l’Italia è entrata in nella FASE 2, di graduale ripresa delle attività economiche accompagnata da un quadro normativo complesso ed in continua evoluzione.

La stampa ha, in particolare, dato risalto a preoccupazioni espresse dal mondo delle imprese a seguito dell’avvenuto riconoscimento – da parte dell’INAIL – dei casi di contagio CoViD-19 come infortunio. È stato infatti espresso il timore che, in accadimento d’ogni evento del genere (infortunio da contagio), scatti automatico un meccanismo di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro.

L’INAIL ha in realtà emanato una nota in cui fa espressamente presente che “il riconoscimento come infortunio non assume alcune rilievo per sostenere un’accusa di responsabilità penale o civile del datore di lavoro, che ne risponde – come in ogni caso – solo se viene accertata (la responsabilità) per dolo o colpa”. 

Si tratta dunque di un rischio i cui effetti potranno essere gestiti come in genere tutti quelli che riguardano la sicurezza e la sicurezza dei lavoratori.
Insomma, l’imprenditore può essere perseguito solo se venisse dimostrato un nesso di causalità tra attività professionale e malattia, e ne sarà esentato se dimostrerà di aver applicato i protocolli di sicurezza sanitaria concordati dal Governo e dalle parti sociali. Dunque, nessun rischio di presunzione fra un eventuale evento dannoso (il contagio) e la responsabilità dell’imprenditore.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, formato da 11 articoli e 17 allegati, tra cui viene ripreso, in allegato 12, il Protocollo (non revisionato nei contenuti) del 24 Aprile 2020, mentre vengono integrate, in Allegato 17, le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, pone le basi su cui possono muoversi imprese e attività commerciali.

Fondamentale quindi è il rispetto delle linee guida contenute in ogni scheda tecnica, suddivisa per settore, sulle misure di prevenzione e contenimento, stilate a livello scientifico, per contrastare la diffusione del contagio da Sars COV-2 e per le imprese, anche del rispetto dei principi stabiliti dai protocolli di sicurezza sanitaria, i cui contenuti sono parificati alle misure del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Il Datore di lavoro, al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, deve dare evidenza di rispettare le indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 24 Aprile 2020 (allegato 12 del DPCM 17 MAGGIO 2020) articolato nei seguenti argomenti:

  • Informazione
  • Modalità di ingresso in azienda
  • Modalità di accesso dei fornitori esterni
  • Pulizia e sanificazione in azienda
  • Precauzioni igieniche personali
  • Dispositivi di protezione individuale
  • Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…)
  • Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)
  • Gestione entrata e uscita dei dipendenti
  • Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
  • Gestione di una persona sintomatica in azienda
  • Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS
  • Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Si ricorda che l’articolo 2 del DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 prevede sanzioni per le violazioni delle disposizioni del decreto stesso, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione, tra cui sanzioni amministrative del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

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