Torino gennaio 2021: “Trasporto abusivo di rifiuti, multati e denunciati i conducenti di due autocarri carichi di macerie”. In entrambi i casi si tratta di rifiuti edili derivanti da attività di ristrutturazioni trasportati su due autocarri. Come accertato dalle verifiche effettuate presso la pesa dell’Amiat, superavano i limiti di massa consentiti.
Caserta ottobre 2021: “Trasporto, raccolta e gestione illecita di rifiuti: tre denunciati nel Casertano”. I carabinieri hanno denunciato un conducente per trasporto di materiale ferroso superando il limite di legge e altri due per trasporto di materiale ferroso, elettrodomestici e residui di lavorazioni meccaniche senza autorizzazione. I mezzi sono stati sequestrati.
Questi sono un paio di esempi accaduti nell’anno 2021 inerenti al trasporto abusivo di rifiuti in Italia.
Tutte le imprese o gli autonomi che trasportano i propri rifiuti sia pericolosi che non pericolosi devono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali secondo quanto previsto dall’art. 212 del D.Lgs. 152/06.
Molti pensano che è sufficiente siano iscritte le aziende che come attività svolgono il trasporto di rifiuti, ma in realtà esiste una specifica autorizzazione per chi trasporta i rifiuti come attività accessoria alla propria.
Ad esempio: il muratore che porta in discarica le macerie, l’elettricista che smaltisce i cavi, l’installatore di materiale che deve liberare il cantiere dagli imballaggi o dai residui dalle lavorazioni.
La Normativa nel dettaglio cita: “Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006
• Imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65
• Aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 febbraio 2018 per:
• Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi
• Associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.”
Il rinnovo dell’iscrizione deve inoltre essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno e ogni modifica al trasporto (mezzo di trasporto, tipologia di rifiuto) deve essere autorizzata prima del trasporto stesso. I legali rappresentanti di aziende che non sono iscritte e che trasportano i propri rifiuti non pericolosi sono soggetti ad arresto da tre mesi a un anno o all’ammenda da 2.600 a 26.000 Euro. I legali rappresentanti di aziende che trasportano i propri rifiuti pericolosi senza essere iscritte sono soggetti all’arresto da sei mesi a due anni e all’ammenda da 2.600 a 26.000 Euro.
In alcuni casi è previsto il sequestro del mezzo di trasporto.
Portare il rifiuto in un luogo di smaltimento per non inquinare l’ambiente è corretto: se trasporti il rifiuto procedi anche con l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per essere in regola in caso di controlli durante il trasferimento.
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