In tempi recenti sono state mosse delle contestazioni per la mancanza di identificazione dei rifiuti pericolosi presenti in deposito temporaneo. Il deposito temporaneo dei rifiuti è messo in essere dal produttore o detentore del rifiuto ed è definito dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come il “raggruppamento dei rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti”.
La normativa prescrive per le imprese che effettuano il deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi (comunque non assimilati né assimilabili agli urbani) l’obbligo di osservare le comuni regole relative al formulario di identificazione dei rifiuti, al registro di carico e scarico e all’obbligo di conferimento dei rifiuti a un soggetto appositamente autorizzato e iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
Una delle condizioni che deve rispettare il deposito temporaneo in azienda per adempiere ai succitati obblighi, è proprio l’etichettatura. Ricordiamo quindi la necessità, per tutti i rifiuti pericolosi presenti in deposito temporaneo, del posizionamento, in corrispondenza del luogo o sui contenitori in cui sono detenuti, di etichette dove sia indicato il codice CER, la descrizione, le frasi di pericolo (frasi H) assegnate ai rifiuti, le etichette di pericolo e la R nera su sfondo giallo.
La gestione del deposito temporaneo di rifiuti in difformità a quanto prescritto può comportare, a carico del produttore o del detentore, la comminazione di pesanti sanzioni penali. In talune circostanze il Giudice può altresì riconoscere, così come previsto dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., una responsabilità amministrativa a carico delle imprese, degli enti e delle società per le quali operavano i soggetti obbligati e incaricati della gestione e del controllo del deposito temporaneo di rifiuti.
Per facilitare l’etichettatura di queste sostanze, si allega un esempio di etichette per i rifiuti pericolosi e una per i non pericolosi, che tutte le aziende possono utilizzare per assolvere a questo obbligo.

















