Quando si parla di Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) si intendono le operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori.
Tra le azioni che rientrano nella sfera della MMC sono comprese: il sollevamento, la deposizione, il trascinamento, la spinta e lo spostamento.
Il D.Lgs. 81/08 non definisce un valore limite del peso sollevabile dal singolo lavoratore, ma indica unicamente il valore che, se superato, crea le condizioni di rischio. Tale valore, che è da considerare alla luce di molti altri fattori, è di 30 Kg per gli uomini adulti, 20 Kg per le donne adulte, 20 Kg per gli adolescenti maschi e 15 Kg per le adolescenti femmine.
Per valutare l’insorgere di un rischio per la salute dei lavoratori è comunque necessario prendere in considerazione, oltre al peso del carico, anche i seguenti dati:
Una non corretta Movimentazione Manuale dei carichi può provocare danni non indifferenti all’apparato muscolo-scheletrico. Tra i più frequenti: distorsioni, lombalgie (dal comune mal di schiena a forme più acute come il “colpo della strega”), ernie del disco, strappi muscolari, fino a lesioni dorso-lombari gravi.
Un esempio di movimentazione scorretta è il sollevamento di carichi effettuato con la schiena incurvata.
Quando si solleva un carico con la schiena incurvata, infatti, i dischi intervertebrali cartilaginosi vengono deformati e compressi sull’orlo. Quanto più forte è l’inclinazione del tronco, tanto maggiore risulta il carico dei muscoli dorsali e dei dischi intervertebrali; anche pesi leggeri possono risultare pericolosi, se sollevati con il tronco inclinato in avanti!
Se invece si solleva il carico con la schiena dritta, il tronco si incurva all’altezza delle anche; in questo modo, i dischi non si deformano e vengono sottoposti ad uno sforzo regolare minimo. In generale, comunque, è preferibile evitare di sollevare carichi superiori a 30Kg.
Ai fini di prevenzione e protezione, è consigliabile – talvolta necessario – adoperare appositi strumenti ausiliari (come carriole, transpallets, carrelli con cingoli ecc.) e DPI (come scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, caschi ecc.). Tutti gli strumenti appartenenti all’una o all’altra categoria devono essere a norma di legge e possedere, quindi, la marcatura CE.
Per quanto riguarda il quadro normativo, non esistono direttive specifiche che definiscano le corrette modalità per operare la Movimentazione Manuale dei carichi. Tuttavia, studi di medicina del lavoro e di ergonomia permettono di individuare il modo più opportuno di operare.
Questo bagaglio di conoscenze deve essere diffuso dal datore di lavoro come informazione e formazione. Secondo l’articolo 168 del D.Lgs 81, infatti, il datore di lavoro, in presenza di MMC, è tenuto ad adottare misure organizzative apposite e ricorrere a mezzi ed attrezzature meccaniche appropriate per evitarla. Qualora non fosse possibile, deve fornire ai lavoratori mezzi e dispositivi atti a ridurre al minimo il rischio che deriva da essa.
Nel caso in cui eliminare del tutto la movimentazione manuale dei carichi risulti impossibile, il datore di lavoro è obbligato ad adottare le seguenti misure secondo quanto disposto dall’allegato XXXIII:
A partire dal quadro generale della MMC, sono state elaborate delle norme atte a regolamentare, nello specifico, le diverse attività che vi sono comprese. Le norme in questione sono:
Noi di Obiettivo Ambiente offriamo ai nostri clienti corsi di formazione e servizi di consulenza accurati, completi e di qualità al fine di tutelare la salute e la sicurezza di ogni lavoratore.
Contattaci per saperne di più!
Obiettivo Ambiente adotta un sistema di gestione per la qualità e per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Il nostro sistema è certificato da Rina Services S.p.A. secondo le norme Iso 9001 e Iso 45001 per i settori EA Servizi di Ingegneria (34) Manutenzione presidi antincendio (18) Commercio (29) Servizi di Consulenza (35) Istruzione (37).
Obiettivo Ambiente crede nella legalità per un mercato corretto e leale. In data 14 novembre 2016 ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo integrato ai sensi del D.Lgs. 231/01 [Modello 231], con l’intento di formalizzare i principi, le regole e le procedure, finalizzati a
prevenire comportamenti illeciti da parte di soggetti interni ed esterni [Destinatari].
È stato nominato un Organismo di Vigilanza [OdV] con il compito di vigilare sull’osservanza e sul funzionamento del Modello 231 e dei suoi protocolli, per comunicare con l’OdV è stata attivata la casella di posta odv@obiettivoambiente.com.
Il Modello 231 comprende il Codice Etico, qui consultabile. A tutti i Destinatari è richiesto il rispetto dei precetti in esso individuati e di conformare di conseguenza i propri comportamenti.
Obiettivo Ambiente si impegna a proteggere i dati personali di ogni persona fisica nonché le libertà fondamentali costituzionalmente garantite nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (“Regolamento UE ”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“ Dati Personali”).
Obiettivo Ambiente mantiene il Registro dei Trattamenti del Titolare, ha volontariamente nominato la figura del Responsabile della Protezione dei Dati Personali RDP/DPO contattabile all’indirizzo dpo@obiettivoambiente.com, e informa gli interessati mettendo a disposizione le seguenti informative:
Obiettivo Ambiente è Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto per la formazione continua. Codice ente 4389.
Obiettivo Ambiente è iscritta nell’elenco dei Soggetti Proponenti qualificati sugli avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa.
OBIETTIVO AMBIENTE SRL
VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, 35 – 35129 PADOVA (PD)
C.F. e P.I. 03809310281 – CODICE SDI: USAL8PV
TEL: 049/628475 – 049/8935749
MAIL: segreteria@obiettivoambiente.com
Powered by Websonica