NO TOXIC SMOKE, PLEASE

Le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti sono la causa di alcuni dei problemi ambientali più importanti e urgenti da affrontare: qualità dell’aria, cambiamenti climatici, buco dell’ozono nella stratosfera e altri fenomeni

Nel Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006 troviamo la definizione di emissione in atmosfera come qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico. La definizione è estremamente vasta, in quanto fa riferimento ad ogni modificazione dell’aria dovuta all’introduzione nella stessa di una o più sostanze, in quantità e con caratteristiche tali da compromettere o da costituire un pericolo per la salute umana o per l’ambiente.

emissione atmosfera azienda

Le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti sono la causa di alcuni dei problemi ambientali più importanti e urgenti da affrontare: qualità dell’aria, cambiamenti climatici, buco dell’ozono nella stratosfera e altri fenomeni.

L’impatto sull’ambiente è prevalentemente causato dalle emissioni delle realtà produttive del territorio: impianti di combustione, di essicazione, forni per la produzione di vetro o ceramica, cementifici, etc.. Per monitorare la qualità dell’aria la normativa impone ad ogni azienda che emette sostanze inquinanti in atmosfera di richiedere una preventiva autorizzazione, che sarà generale o ordinaria in base a tipologia e quantità di agenti inquinanti emessi dal processo di lavorazione.

Autorizzazione generale

Aziende che rientrano solitamente nell’autorizzazione di carattere generale sono ad esempio: vetrerie, allevamenti, puliture a secco, tipografie, verniciatura di oggetti e autoveicoli, fonderie di metalli, utilizzazione di mastici e colle, produzione di calcestruzzo, saldatura di oggetti e superfici metalliche, produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche, etc. Prescrizioni e limiti sono stabiliti dalla Regione sulla base di quanto riportato alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.
La domanda di autorizzazione generale va inviata dall’azienda al SUAP (Sportello Unico per la Attività Produttive) almeno 45 giorni prima dell’installazione o della modifica da effettuare sull’impianto. L’Autorità Competente non fornisce esplicitamente l’autorizzazione: decorsi i 45 giorni l’autorizzazione diventa efficace e l’attività può essere avviata.

Autorizzazione ordinaria

Le autorizzazioni ordinarie denominate AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) vengono invece rilasciate in forma esplicita dalla Provincia per il tramite del SUAP, sempre a seguito di domanda inoltrata dall’azienda. L’AUA ha validità 15 anni, trascorsi i quali deve essere rinnovata.

Normativa di riferimento

A livello normativo europeo, è possibile distinguere due macro-argomenti:

  • le emissioni provocate dagli impianti industriali, soggetto alla direttiva 2010/75/UE
  • la qualità dell’aria ambiente, soggetto dalle varie direttive 2004/107/CE, 2008/50/CE e 2016/2284/UE

Il riferimento legislativo a livello nazionale per le attività industriali che producono emissioni in atmosfera è rappresentato dal Titolo I “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività” della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”.

In questo Decreto vengono definite le attività e gli impianti soggetti alla regolamentazione delle emissioni in atmosfera, le prescrizioni, gli eventuali valori limite da rispettare e le modalità procedurali e gestionali per l’ottenimento ed il corretto esercizio degli stessi.

In tema di qualità dell’aria, la normativa di riferimento è il D.Lgs. n. 155/2010, il quale stabilisce i valori limite per le concentrazioni di alcune sostanze nell’aria ambiente, soglie di allarme e livelli critici.

emissione atmosfera Obiettivo Ambiente

Le aziende hanno quindi l’obbligo di:

  • presentare domanda di autorizzazione per nuovi stabilimenti e per modifiche di stabilimenti esistenti ai sensi dell’art. 269 e dell’art. 275 con procedura ordinaria
  • comunicare le modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 269 comma 8
  • comunicare i cambiamenti di ragione sociale

Le aziende hanno invece facoltà di:

  • comunicare la presenza di impianti/attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272 comma 1
  • aderire alle autorizzazioni a carattere generale rilasciate dalla Provincia di Padova per particolari categorie di stabilimenti ai sensi dell’art. 272 comma 2

L’applicazione della normativa nazionale deve inoltre tenere conto anche delle raccomandazioni europee e della continua evoluzione dei paramenti/limiti di riferimento: il supporto di un consulente ambientale esperto diventa quindi essenziale per garantire e mantenere un comportamento virtuoso della propria azienda.

Leggi anche “Modifiche al Testo Unico della Sicurezza: cosa è cambiato

Dott.ssa Veronica Brigo

Dott.ssa Veronica Brigo

Consulente Ambientale

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