Sanzioni sulla sicurezza per i lavoratori
La sicurezza sui luoghi di lavoro coinvolge diverse figure professionali, non soltanto il datore di lavoro ma anche i lavoratori e i collaboratori. La legge, nel Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, prevede diversi gradi di responsabilità in caso di mancato rispetto della normativa vigente. Per evitare spiacevoli incidenti durante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, la Legge ha previsto delle sanzioni di natura amministrativa, civile o penale anche per i lavoratori, vediamo quali sono le principali.

Le sanzioni sulla sicurezza per i lavoratori: la normativa di riferimento
Per disciplinare la materia riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro è stato introdotto con il D.lgs. 81/08 il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro che disciplina gli obblighi e i doveri che il datore di lavoro, il medico competente e anche i lavoratori devono rispettare sui luoghi di lavoro.
La maggior parte degli obblighi e della responsabilità è in capo al datore di lavoro che deve controllare e valutare i rischi e creare un ambiente di lavoro salubre e sicuro come previsto dalla legge. Per quanto riguarda i lavoratori, vi sono degli obblighi da rispettare e vengono indicati nell’art. 20 comma 2 e 3.
Obblighi dei lavoratori e relative sanzioni
Il Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro, all’art. 20 comma 2,3 disciplina gli obblighi in capo ai lavoratori, indicandone tassativamente i doveri alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i. Gli obblighi dei lavoratori riguardano soprattutto l’utilizzo corretto di attrezzature, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza, l’obbligo di seguire le direttive del datore di lavoro e contribuire a tutelare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. In caso di inadempimento di uno degli obblighi previsti dall’art.20, si può incorrere, a seconda della gravità, in sanzioni di tipo penale o amministrativo.
Le sanzioni di tipo amministrativo vengono comminate solo in caso di violazione dell’art. 20 comma 3 che recita: “I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.”
Le sanzioni di tipo penale, invece, vengono applicate se il lavoratore viola uno dei dettati dell’art. 20 e in particolare il comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i). Le sanzioni penali sono indicate dall’art. 59, comma 1, lettera a e prevedono un’ammenda compresa tra i 200 e i 600 € o l’arresto fino ad un mese. Le sanzioni indicate dall’art. 59 valgono anche nel caso di violazione dell’art. 43, comma 3 che stabilisce: “il lavoratore designato per la gestione delle emergenze non può rifiutare tale incarico, se non per giustificato motivo”.
Per conoscere tutta la normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro è sempre opportuno seguire dei corsi sulla sicurezza sul lavoro che illustrino quali sono le condotte da tenere durante l’attività lavorativa, quali sono gli obblighi in capo al datore di lavoro e soprattutto quali sono le specifiche sanzioni comminate in caso di mancata osservanza del dettato della legge.
I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.
Art. 59, Dlgs 81/08