Sbalzi termici sul lavoro: perché il passaggio caldo-freddo aumenta i rischi per i lavoratori
Tabella dei Contenuti
Con sbalzo termico si intende il passaggio brusco tra due ambienti a temperature molto diverse.
Lo sbalzo termico sul lavoro si verifica ogni volta che un lavoratore transita rapidamente da un ambiente a temperatura elevata a uno freddo, o viceversa. La variazione di temperatura può avvenire in pochi secondi, ma gli effetti sul corpo si accumulano nel corso del turno e peggiorano con il numero di transizioni.
Questa situazione, spesso sottovalutata, rappresenta un fattore di rischio fisico: le conseguenze per la salute dei lavoratori possono essere serie, e gli obblighi normativi, a partire dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), sono precisi.

Perché gli sbalzi termici rappresentano un rischio sul lavoro
Sul lavoro, lo sbalzo termico si può verificare in molte situazioni diverse. Alcuni esempi: un magazziniere che entra ed esce dalla cella frigorifera più volte durante il turno; un operaio di fonderia che dal reparto di fusione a oltre 40°C passa ai locali amministrativi climatizzati; un addetto alle consegne che d’estate alterna l’interno del furgone all’aperto.
Il problema non è la temperatura di per sé, ma la velocità con cui cambia e la frequenza con cui il corpo è costretto ad adattarsi. Il sistema termoregolatorio umano è in grado di far fronte a variazioni graduali, ma reagisce con difficoltà quando i passaggi sono rapidi e ripetuti. Ogni adattamento richiede un costo fisiologico: vasocostrizione o vasodilatazione, variazioni della frequenza cardiaca, modifiche della sudorazione, attivazione del sistema immunitario. Quando questi meccanismi vengono sollecitati troppo spesso, si genera quello che la normativa definisce stress termico.
Dal punto di vista normativo, il rischio da microclima – che comprende anche gli sbalzi termici – è disciplinato dal D.Lgs. 81/2008 al Titolo VIII (Agenti fisici) e all’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro). L’art. 180 prevede che il datore di lavoro valuti i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici, incluse le condizioni microclimatiche, con cadenza almeno quadriennale. L’art. 28 impone che tale valutazione sia inserita nel DVR e che vengano individuate le relative misure di prevenzione.
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Che cos’è lo stress termico e quali effetti ha sui lavoratori
Lo stress termico è la condizione che si verifica quando l’ambiente di lavoro impone al corpo uno sforzo di termoregolazione superiore alle sue capacità di adattamento. Può essere generato da temperature elevate (stress termico da caldo), da temperature molto basse (stress termico da freddo) o, come nel caso degli sbalzi, da variazioni rapide e ripetute tra i due estremi.
L’INAIL definisce lo stress termico come un agente fisico da valutare obbligatoriamente in tutti i contesti lavorativi in cui le condizioni microclimatiche si discostano significativamente dal comfort termico.
Per la valutazione, le norme tecniche di riferimento principali sono la UNI EN ISO 7933 (ambienti caldi, indice PHS), la UNI EN ISO 7730 (ambienti moderati, indici PMV-PPD) e la UNI EN ISO 15743 (ambienti freddi), nonché l’indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) per la stima del rischio da calore.
Sul lavoratore, lo stress termico produce effetti che vanno dal semplice disagio alle patologie acute. La caratteristica degli sbalzi termici è che l’alternanza tra caldo e freddo può innescare risposte più rapide rispetto all’esposizione prolungata a una singola temperatura estrema, perché il corpo non ha il tempo di stabilizzarsi.
Quali lavoratori sono più esposti agli sbalzi termici
Non tutti i lavoratori sono esposti allo stesso modo. Il rischio è più elevato in alcune categorie specifiche che, per la natura della loro mansione, transitano frequentemente tra ambienti a temperature molto diverse.
I lavoratori del settore alimentare e della logistica del freddo, che operano appunti in ambienti di lavoro refrigerati, come magazzinieri di celle frigorifere, operatori di piattaforme logistiche, addetti al confezionamento di prodotti surgelati, sono tra le categorie più esposte. Entrano ed escono da ambienti a temperature che possono oscillare tra i -25°C delle celle di surgelazione e i 20-25°C dei locali di lavoro ordinari.
Gli addetti alla produzione industriale in reparti con fonti di calore intenso (fonderie, panifici, vetrerie, lavanderie) subiscono sbalzi termici ogni volta che escono dal reparto o si spostano verso aree di servizio climatizzate. In estate, la differenza di temperatura tra interno ed esterno si riduce ma il rischio non scompare.
I lavoratori all’aperto (edili, agricoli, addetti alle consegne) sono esposti agli sbalzi stagionali ma anche alle variazioni rapide tipiche delle giornate estive, con sbalzi repentini di temperatura.
I lavoratori a rischio aumentato per condizioni personali includono soggetti con patologie cardiovascolari o respiratorie preesistenti, lavoratori in terapia con farmaci che interferiscono con la termoregolazione e lavoratrici in gravidanza. Per queste categorie, la sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente è ancora più rilevante.

Come prevenire lo stress termico e gli sbalzi di temperatura sul lavoro
La prevenzione degli sbalzi termici richiede un approccio strutturato che parte dalla valutazione del rischio e arriva all’organizzazione del lavoro, ai dispositivi di protezione individuale e alla formazione.
Valutazione e aggiornamento del DVR.
Il primo passo è inserire il rischio da sbalzo termico nel Documento di Valutazione dei Rischi, con riferimento alle mansioni e agli ambienti specifici in cui si verifica. La valutazione deve considerare la frequenza dei transiti, il differenziale di temperatura, la durata dell’esposizione e le caratteristiche personali dei lavoratori esposti. Dove il rischio risulta significativo, vanno definite misure di prevenzione concrete.
Misure tecniche sull’ambiente.
Dove possibile, è opportuno ridurre il differenziale termico tra gli ambienti: installare bussole o zone tampone tra locali a temperature molto diverse, garantire una corretta ventilazione che eviti correnti d’aria fredda dirette, posizionare le postazioni più lontano possibile dalle aperture verso ambienti freddi o caldi.
Organizzazione del lavoro.
Limitare il numero di transiti tra ambienti a temperature estreme durante il turno, prevedere pause in ambienti a temperatura adeguata tra un’esposizione e l’altra, evitare di assegnare ai lavoratori più vulnerabili le mansioni con maggiore frequenza di sbalzo. La rotazione delle mansioni può essere uno strumento utile per ridurre il tempo di esposizione.
Dispositivi di Protezione Individuale.
La scelta dei DPI deve tenere conto della doppia esposizione. Per chi alterna caldo e freddo, è preferibile l’abbigliamento a strati, che permette di adattare la protezione alle diverse condizioni senza costringere il lavoratore a operare senza protezione durante i transiti. I guanti, i copricapi e le calzature termiche sono particolarmente importanti per chi lavora in celle frigorifere.
Sorveglianza sanitaria.
Il Medico Competente deve identificare i lavoratori con condizioni di ipersuscettibilità, definire l’idoneità alla mansione specifica e modulare la periodicità delle visite in base al livello di rischio. Per i lavoratori esposti a sbalzi termici significativi, la sorveglianza sanitaria deve essere attivata e documentata nel DVR.
Formazione e informazione.
I lavoratori esposti devono essere informati sui rischi specifici degli sbalzi termici, sui segnali precoci da riconoscere e sui comportamenti corretti: come coprirsi adeguatamente prima di entrare in ambiente freddo, come idratarsi, quando segnalare un malessere. Una formazione specifica, da documentare come previsto dal D.Lgs. 81/2008, riduce il rischio di eventi acuti.
Shock termico e sintomi: quando intervenire immediatamente
Lo shock termico è la forma acuta più grave della risposta dell’organismo a uno sbalzo di temperatura intenso e rapido. Può verificarsi sia nella direzione caldo-freddo che freddo-caldo, e richiede un intervento tempestivo.
Nel caso di shock termico da freddo, i sintomi includono brividi intensi e incontrollabili, pallore cutaneo marcato, sensazione di intorpidimento agli arti, confusione mentale, rallentamento del polso e della respirazione. Nei casi più gravi subentra ipotermia con perdita di coscienza. In presenza di questi segnali è necessario allontanare immediatamente il lavoratore dall’ambiente freddo, riscaldarlo gradualmente (ad esempio, coprendolo) e contattare il 118 se la sintomatologia non regredisce rapidamente.
Nel caso di shock termico da calore, tipico del passaggio rapido a un ambiente molto caldo dopo un’esposizione prolungata al freddo, o dell’esposizione intensa al caldo durante attività fisica, i sintomi sono diversi: arrossamento, sudorazione intensa o, nei casi più gravi, assenza di sudorazione (segnale di allarme), nausea, vertigini, crampi muscolari, cefalea pulsante, fino alla perdita di coscienza nel colpo di calore.
I quattro campanelli d’allarme principali per il colpo di calore da tenere sempre presenti sono la temperatura corporea che supera i 40°C, la confusione mentale o il disorientamento improvviso, la cute calda e asciutta (assenza di sudorazione nonostante il caldo), e la perdita o riduzione della coscienza. In presenza anche di uno solo di questi segnali occorre attivare immediatamente il 118, spostare il lavoratore in un ambiente fresco, raffreddare il corpo con impacchi o nebulizzazione di acqua fresca e mantenerlo in posizione di sicurezza fino all’arrivo dei soccorsi.
La procedura deve essere definita preventivamente dal datore di lavoro nell’ambito del piano di emergenza aziendale, come previsto dagli artt. 43 e 45 del D.Lgs. 81/2008, che stabiliscono gli obblighi per la gestione delle emergenze e il primo soccorso.
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FAQ - Domande frequenti sugli sbalzi termici sul lavoro
Come risolvere lo sbalzo termico?
Che cos'è lo stress termico?
Lo stress termico è la condizione in cui l’ambiente di lavoro impone al corpo uno sforzo di termoregolazione superiore alle sue capacità. Si verifica sia per esposizione a temperature molto elevate (stress da caldo) sia per esposizione a temperature molto basse (stress da freddo) sia, come negli sbalzi termici, per variazioni rapide e ripetute tra i due estremi. Il D.Lgs. 81/2008 lo classifica come rischio fisico da valutare obbligatoriamente nel DVR.















