Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

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Con il termine “AUA” si intende l’Autorizzazione Unica Ambientale, una specifica forma di autorizzazione introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (in vigore dal 13 giugno 2013) per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali, e rilasciata dalla Provincia.
L’AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale individuati all’art. 3, D.P.R. n. 59/2013, ossia:

  1. autorizzazione agli scarichi (artt. 124 e ss., D.L.vo n. 152/2006);
  2. comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (art. 112, D.L.vo n. 152/2006);
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269, D.L.vo n. 152/2006);
  4. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga (art. 272, D.L.vo n. 152/2006);
  5. il nulla osta per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ai sensi della L. n. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
  6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9, n. D.L.vo 99/1992);
  7. comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti (artt. 215 e 216, D.L.vo n. 152/2006).
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