DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

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Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (da qui in poi denominato DUVRI), come definito nell’art 26 comma 3 del D.Lgs 81/08, è un documento che va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera. Il DUVRI va a valutare quei rischi che possono interferire sull’attività svolta. A differenza del DVR, il DUVRI non è un documento legato all’azienda ma ad una specifica attività, all’interno della quale cooperano due o più imprese diverse. In questa ottica il DUVRI va elaborato in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività, anche non contestualmente, che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno dell’intero progetto, valutandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti.

Il DUVRI è un documento dinamico, che va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso, inizialmente e progressivamente, con tutti gli attori coinvolti nell’appalto. Non è escluso, ed anzi è razionale, che il DUVRI prenda spunto dai diversi DVR delle singole aziende, ma non tutto il DVR deve essere integrato all’interno di un DUVRI, bensì solo ed esclusivamente quelle attività che apportino rischi interferenziali all’interno del progetto specifico.

La redazione del DUVRI non è obbligatoria ove vi sia un appalto, o un subappalto, della durata inferiore a due giorni, o qualora il contratto sia rivolto alla mera fornitura di servizi di natura intellettuale o di consegna di materiali o attrezzature; in ogni caso l’obbligo decorre (anche nei sopracitati casi) se vi siano rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive (art 26 comma 3bis).

La responsabilità di redazione del DUVRI è invece responsabilità del Committente dell’appalto che ha il compito di raccogliere le informazioni dai tutti i singoli contraenti, e di elaborare un documento organico che andrà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.


APPROFONDIMENTI

“Chi deve fare il DUVRI?” Il DUVRI deve essere redatto dal committente.

“Quali sono i documenti che vanno raccolti?” Il committente durante la valutazione dei rischi da interferenza deve chiedere all’appaltatore che gli fornisca il DVR o il POS dove vengono descritte e valutate le fasi di lavoro svolte.

“Posso appaltare una determinata attività a chiunque?” No, il committente nell’affidamento di un appalto deve verificare che l’appaltatore sia in possesso dell’idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare. Questo avviene mediante l’ acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. Inoltre deve essere richiesto Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

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