Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
RICHIEDI CONSULENZA
Nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti in azienda. L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la valutazione di cui all’art. 17, comma1, lettera a), debba riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che sia contenuto in un apposito documento, il documento di valutazione dei rischi (da qui in poi denominato DVR).
Il DVR deve prendere in esame tutti i rischi presenti nell’organizzazione lavorativa di un Datore di Lavoro. Ogni DVR è specifico per ogni azienda e deve contenere:
- I dati anagrafici:
- La descrizione dei luoghi di lavoro;
- La descrizione del processo produttivo;
- L’organigramma della struttura aziendale dedicata alla sicurezza (Datore di Lavoro DL, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS, Medico Competente MC, Dirigenti, Preposti, Addetti antincendio, Addetti al Primo Soccorso, ecc…);
- La suddivisione dei reparti aziendali e la planimetria con il layout;
- L’individuazione delle mansioni rappresentative;
- L’elenco degli utensili, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e delle macchine;
- La valutazione quantitativa e qualitativa di tutti i rischi presenti;
- Le misure di prevenzione e protezione attuate per la gestione dei rischi;
- Il piano di miglioramento da attuare per far sì che i rischi possano essere diventare trascurabili.
Pertanto devono essere presi in esame:
- i pericoli propri del luogo di lavoro (attraverso la valutazione dei rischi strutturali);
- i pericoli derivati dall’utilizzo di utensili, attrezzature di lavoro, impianti, macchine (attraverso la valutazione dei rischi attrezzature);
- i pericoli a cui ogni lavoratore è esposto in base alla specifica attività che svolge (attraverso la valutazione dei rischi di mansione).
All’interno di una organizzazione aziendale possono essere presenti una serie di rischi specifici che devono essere approfonditi mediante una relazione tecnica specifica. Questi rischi sono:
La valutazione dei rischi viene svolta da tecnici specializzati mediante degli approfonditi sopralluoghi in azienda. Il tecnico si può avvalere di vari strumenti che gli permettono di quantificare il rischio analizzato. La redazione del DVR permette di rendere esplicite tutte le valutazioni e considerazioni frutto dello studio effettuato sulla realtà aziendale.
APPROFONDIMENTI
“Quando devo fare la valutazione del rischio?” Quando in una organizzazione aziendale è presente un Datore di Lavoro e almeno un lavoratore subordinato.
“Devo valutare i rischi anche se sono una associazione di volontariato?” Si, la valutazione del rischio va fatta in tutti i casi in cui siano presenti lavoratori subordinati, a prescindere dalla forma contrattuale. L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce il lavoratore come la persona che, con o senza retribuzione, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato (ricade in questa fattispecie l’apprendista, il tirocinante, lo studente che fa alternanza scuola lavoro, il socio lavoratore, il socio di cooperativa, ecc…)
“Sono il legale rappresentante di una S.N.C. e ho un socio; devo fare la valutazione del rischio?” Si, se il socio svolge attività lavorativa. In questo caso un socio è il Datore di Lavoro e l’altro socio è equiparato al lavoratore (vedi punto precedente).
“La valutazione del rischio chi la deve fare?” Deve essere fatta dal Datore di Lavoro; è un obbligo non delegabile. Il Datore di Lavoro può avvalersi di tecnici specializzati.