Rischio Gestanti, Puerpere o in periodo d’allattamento

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Il rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo d’allattamento fa parte di quella serie di rischi specifici che devono essere valutati mediante apposita relazione tecnica e che devono essere contenuti nel Documento di Valutazione del Rischio.

Se è vero che non è difficile identificare le lavoratrici che hanno partorito di recente o che stanno allattando, altrettanto non può dirsi delle lavoratrici gestanti. Vi è un periodo di 30‐45 giorni in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del proprio stato e non è quindi in grado di informarne il datore di lavoro o esita a farlo. Nei luoghi di lavoro vi sono tuttavia alcuni agenti, in particolare agenti fisici e chimici, che possono nuocere al nascituro nel periodo immediatamente successivo al concepimento, ragion per cui si impongono appropriate misure preventive. Oltre a questo aspetto bisogna considerare che la mamma durante il periodo di allattamento attraverso il latte può trasferire al bambino sostanze che ha a sua volta assunto con l’alimentazione oppure per via inalatoria o per assorbimento cutaneo. Queste due ultime vie di assunzioni sono particolarmente importanti per esempio nel caso di esposizione della lavoratrice ad agenti chimici. Il problema non è di facile soluzione poiché comporta che si applichino tutele particolari nei confronti di tutte le lavoratrici in modo da ridurne l’esposizione a questi agenti nocivi. L’aspetto più importante è “evitare” o ridurre l’esposizione.

La valutazione del rischio deve prendere in considerazione vari aspetti riguardo la mansione ricoperta che possono influire sulla salute della lavoratrice in tutte le fasi della maternità. Durante la valutazione del rischio si prendono in considerazione tutti i rischi specifici a cui la lavoratrice è esposta in base alla mansione ricoperta e ne valuta il periodo della maternità che può essere messo a repentaglio. Inoltre vengono presi in considerazione degli aspetti che solitamente non sono presenti in una donna in condizioni normali e che possono comportare dei rischi particolari (per esempio il ventre materno durante la gestazione e dopo il parto). L’obiettivo della valutazione del rischio è quello di gestire l’esposizione a rischio o di allontanare la lavoratrice da rischi che non possono essere gestiti. Quindi in base al rischio valutato la lavoratrice potrà continuare a svolgere la propria mansione avendo cura di rispettare alcune misure preventive oppure dovrà essere allontanata da uno specifico rischio o addirittura cambiata di mansione.

La normativa che disciplina la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo d’allattamento è il D.Lsg. 151/2001 e all’art. 11 prevede che venga effettuata la valutazione del rischio.


APPROFONDIMENTI

“Devo valutare il rischio se nella mia organizzazione ho solo lavoratori uomini?” No, non è necessario valutare il rischio. Tuttavia qualora si prevedesse l’assunzione di una lavoratrice dovrà essere fatta la valutazione del rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici.

“Se la lavoratrice non può più fare la mansione per cui è stata assunta, cosa bisogna fare?” Se una mansione non è compatibile con lo stato della lavoratrice, il datore di lavoro deve provvedere a cambiarle la mansione. Se il cambio di mansione non è possibile la lavoratrice sarà mandata in congedo anticipato.

“Quando la lavoratrice comunica lo stato di gravidanza, il datore di lavoro cosa deve fare?” Il Datore di Lavoro deve attuare tutte le misure previste dal DVR. Inoltre deve dare comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro tramite l’apposita modulistica.

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