Incarico di RSPP (Responsabile) e ASPP (Addetto)

RICHIEDI CONSULENZA

All’interno di ogni azienda è obbligatoria la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), a seconda della tipologia e delle dimensioni dell’azienda.

I Datori di Lavoro trovano sempre più difficoltà ad adempiere ai propri obblighi e si avvalgono di questi professionisti preparati a supportarlo nelle materie della salute e sicurezza. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 l’incarico di RSPP può essere affidato ad un professionista abilitato esterno, nonché ad un tecnico di Obiettivo Ambiente.

Chi è l’RSPP?

E’ la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal Datore di Lavoro. Nello specifico deve essere in possesso di:

  • titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria;
  • comprovata esperienza per almeno 6 mesi dalla data del 13 agosto 2003 (qualora non si è in possesso del titolo di cui sopra);
  • attestati di frequenza ottenuti dalla partecipazione a corsi di formazione Modulo A, B e C per un totale di 100 ore (l’aggiornamento obbligatorio di 40 ore va effettuato ogni 5 anni).

L’RSPP è il responsabile e coordinatore del servizio di prevenzione e protezione dai rischi di salute e sicurezza sul lavoro. L’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 definisce i compiti:

Quanti RSPP possono essere nominati in azienda?

E’ possibile nominare un solo RSPP per azienda ma, in suo supporto, è possibile nominare delle figure gerarchicamente inferiori per assisterlo nello svolgimento del suo compito. Questi soggetti vengono chiamati ASPP, ovvero Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione.

Cosa bisogna fare per nominare un RSPP?

E’ obbligatorio sottoscrivere una nomina, ovvero modulo datato e firmato da entrambe le parti che assegna l’incarico al soggetto, e deve essere conservata in azienda insieme al Documento di Valutazione dei Rischi.

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