Incarico di Coordinatore di Cantiere

RICHIEDI CONSULENZA

Il settore delle costruzioni presenta un rischio infortunistico rilevante. In Italia circa 90.000 infortuni sul lavoro; di essi, più di 6.000 danno luogo ad un’inabilità permanente e oltre 300 causano il decesso dell’infortunato. In particolare, il livello della gravità media delle lesioni è senza uguali nel mondo produttivo.

Il Titolo IV del Testo Unico obbliga il committente (il soggetto per conto del quale è realizzata l’opera) a nominare due figure professionali, dedicate alla sicurezza sul lavoro, nel caso in cui nei cantieri sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea. 

Il Coordinatore Sicurezza Cantieri per la Progettazione, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, deve occuparsi di coordinare con il progettista l’applicazione delle disposizioni sulla sicurezza, di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Fascicolo dell’Opera. Documenti contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il Coordinatore Sicurezza Cantieri per l’Esecuzione dei Lavori, durante la realizzazione dell’opera, deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, deve verificare il piano operativo di sicurezza, deve adeguare il piano di sicurezza e il fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute.

A tal fine, il Coordinatore Sicurezza Cantieri deve presentare i rischi che si presentano in cantiere e indicare le misure di sicurezza da adottare. Il piano di sicurezza non deve essere un trattato di tutti i rischi tradizionali del settore, né una raccolta di leggi sulla sicurezza, ma deve essere traducibile concretamente in misure tecniche ed organizzative da parte degli operatori.

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