Piano di Emergenza ed Evacuazione
RICHIEDI CONSULENZAAll’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il Datore di Lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
In un’ottica più ampia il Piano di Emergenza ha lo scopo di definire e regolamentare le attività necessarie per l’organizzazione della gestione delle emergenze in caso di incendio, di primo soccorso o calamità naturali (terremoto, alluvione/allagamento, tromba d’aria, ecc…).

Per emergenza si intende ogni condizione di insicurezza derivante da incidenti o guasti tali da costituire, direttamente o indirettamente, pericolo per le persone e per l’ambiente. Gli obiettivi primari della gestione delle emergenze sono dunque quelli di preordinare una serie di azioni da eseguire, definire i compiti degli addetti alle emergenze e, in generale, delle persone presenti nei locali aziendali, al fine di fronteggiare con la massima efficacia la situazione di pericolo determinatasi; evitare conseguenze tali da configurare rischi gravi per le persone e da interessare ambienti esterni, sia in termini di sicurezza che di effetti sull’ambiente.
Gli obiettivi del piano di emergenza sono quindi:
- affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere, per contenerne gli effetti e riportare rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio;
- pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all’interno che all’esterno;
- prevenire o limitare i danni all’ambiente ed alle proprietà;
- coordinare i servizi di emergenza, i lavoratori e la direzione aziendale;
- adottare procedure adeguate atte ad evacuare il maggior numero di persone presenti nello stabilimento, procedure che vengono studiate in ragione degli specifici scenari incidentali che si potrebbero verificare all’interno dell’ambiente di lavoro.
La definizione di un piano di emergenza richiede prima di tutto di conoscere le problematiche dell’attività in esame, in relazione alle quali saranno predisposte le opportune azioni di intervento, la definizione dei ruoli, delle attività e delle procedure per la gestione dell’emergenza fino al ritorno alla normalità.
Il presente documento provvederà a fornire indicazioni per quanto riguarda:
1) Risorse in dotazione all’azienda per la gestione delle emergenze: individuazione di tutte le possibili risorse per la gestione delle emergenze presso l’azienda in riferimento a:
- le caratteristiche dei luoghi;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso, ecc);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
2) Personale coinvolto: individuazione di tutte le possibili interazioni da parte del personale con la gestione di un’emergenza, con particolare riferimento a:
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori e le persone esposti a rischi particolari;
- l’eventuale presenza di visitatori o clientela, o altre persone che non hanno familiarità con la geometria dello stabile aziendale (es. fornitori esterni).
3) Definizione dei ruoli per la gestione delle emergenze: attribuzione dei compiti e delle responsabilità delle figure incaricate della gestione delle emergenze tra cui:
- i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: centralinisti, personale di sorveglianza, etc;
- i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio.
4) Gestione operativa dell’emergenza: modalità operative per effettuare una corretta gestione dell’emergenza sul luogo di lavoro, contenenti:
- le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento;
- provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori e le persone esposti a rischi particolari;
- l’indicazione delle vie di esodo.
Nell’ambito della sicurezza antincendio e della gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, il DM 10/03/1998 stabilisce i criteri per l’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori. In particolar modo il punto 7.4 dell’allegato VII del citato Decreto, prevede che i lavoratori debbano partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure antincendio e di primo intervento previste dal Piano di Emergenza e dalla valutazione del rischio incendio.
L’attività prevede:
- una formazione specifica sulle situazioni di emergenza che si possono presentare in azienda: incendio, terremoto, tromba d’aria, ecc…;
- una prova di evacuazione dove vengono messe in atto tutte le procedure previste dal Piano di Emergenza.

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APPROFONDIMENTI
“In quali casi si deve predisporre il piano di emergenza?” Deve essere predisposto nelle aziende assoggettate al Certificato Prevenzione Incendi (CPI) e comunque in tutte quelle aziende dove sono presenti almeno 10 lavoratori.
“Quali sono le emergenze che devono essere trattate all’interno del piano?” Le emergenze che devono essere prese in considerazione sono tutte quelle che si possono manifestare in un’azienda: sicuramente l’emergenza incendio e l’emergenza sanitaria per malore o infortunio, ma possono essere trattate anche le emergenze in caso di alluvione, terremoto, tromba d’aria, ecc…