Rischio Incendio

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Il rischio incendio fa parte di quella serie di rischi specifici che devono essere valutati mediante apposita relazione tecnica e che devono essere contenuti nel Documento di Valutazione del Rischio.

Il pericolo di incendio è presente in ogni luogo di lavoro ed è correlato agli impianti (anche semplicemente l’impianto elettrico), alle attrezzature di lavoro, ai materiali, alle sostanze lavorate e alla presenza di aree deposito. Perché si verifichi un incendio devono presentarsi tre fattori:

  • il combustibile (liquido, solido o gassoso)
  • il comburente (l’ossigeno)
  • una fonte di innesco (scintilla).

Se manca un solo elemento, non si può verificare l’incendio!

La valutazione del rischio incendio deve essere fatta secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” che stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, con indicazione delle misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e/o per limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

Durante la valutazione del rischio il tecnico individua quei fattori che fanno sì che si concretizzi il triangolo del fuoco (ovvero la presenza di comburente, combustibile e fonte di innesco). Inoltre individua tutti quegli aspetti che se non gestiti in maniera idonea vanno ad aggravare il rischio. Oltre all’attuazione di misure preventive, finalizzate ad evitare la formazione di incendi, devono essere attuate anche misure di protezione dal fuoco e di lotta antincendio. Infatti in ogni ambiente di lavoro devono essere presenti dispositivi antincendio che permettano un pronto intervento in caso di necessità.

Per saperne di più sulle dotazioni antincendio, clicca qui.

La valutazione dei rischi di incendio quindi deve consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. Questi provvedimenti comprendono:

  • la prevenzione dei rischi;
  • l’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
  • la formazione dei lavoratori;
  • le misure tecnico – organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari

Il raggiungimento degli obiettivi sopra citati permetterà di gestire le varie attività in modo tale da salvaguardare l’incolumità delle persone e la tutela dei beni. La valutazione del rischio tiene conto anche di:

  • tipo di attività;
  • dei materiali immagazzinati e manipolati;
  • attrezzature presenti nel luogo di lavoro e degli arredi;
  • caratteristiche costruttive del luogo di lavoro e dei materiali di rivestimento;
  • dimensioni del luogo di lavoro e del numero di persone presenti.

Il documento di valutazione del rischio incendio, redatto ai sensi della sopra citata normativa, è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi primari di sicurezza antincendio:

  • minimizzare le cause dell’incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti in caso di incendio al fine di poter soccorrere le persone eventualmente presenti;
  • limitare la propagazione delle fiamme ad edifici e/o attività circostanti;
  • assicurare le caratteristiche di sicurezza agli impianti tecnici;
  • assicurare alle persone eventualmente presenti la possibilità di lasciare indenni i locali e garantire la possibilità alle squadre di soccorso intervenute sull’incendio di operare in condizioni di sicurezza.
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