Rischio Stress Lavoro-Correlato

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Il rischio stress da lavoro-correlato fa parte di quella serie di rischi specifici che devono essere valutati mediante apposita relazione tecnica e che devono essere contenuti nel Documento di Valutazione del Rischio.

In termini generici, quindi, è importante sottolineare come lo stress non sia di per sé una malattia, bensì una condizione innescata nell’organismo umano da parte di una fonte o sollecitazione esterna che comporta una serie di conseguenze che, se protratti nel tempo, possono assumere carattere di patologia.

Pertanto, trasferendo tale concetto agli ambienti di lavoro, lo Stress da Lavoro Correlato si definisce come la percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore quando le richieste del contenuto, dell’organizzazione e dell’ambiente stesso, eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste.

La valutazione del rischio stress da lavoro-correlato prende in considerazione aspetti che influiscono sulla salute e sicurezza di ogni lavoratore.

Ma cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi? Attraverso quali procedimenti si possono effettuare analisi corrette?

Il Documento di Valutazione del Rischio è un documento che tutte le aziende con dipendenti devono avere, ed è obbligo del datore di lavoro possederlo; è una relazione specifica e costituisce l’analisi preliminare per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato nelle aziende. Tramite la lista di controllo verranno valutate tre aree:

  1. Eventi sentinella
  2. Contenuto del lavoro
  3. Contesto del lavoro

Gli eventi sentinella sono costituiti da 10 indicatori aziendali valutati su base triennale; il Contenuto ed il Contesto del lavoro prendono in considerazione rispettivamente 36 e 30 indicatori declinati per le diverse mansioni presenti in azienda. Dall’analisi ponderata del valore degli indicatori, si ottiene come risultato la fascia di rischio che potrà essere non rilevante, media o alta.

Tale documento ha validità biennale, periodo al termine del quale verrà sottoposto a rivalutazione.

Il riferimento normativo relativo al Documento di Valutazione dei Rischi è contenuto all’interno del cc. 1, 1-bis art. 28 D.Lgs. 81/2008, con indicazioni Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18/11/2010.
La Metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato è stata redatta dall’INAIL (edizione 2017).

Uno strumento di valutazione del rischio stress è rappresentato dal metodo proposto dall’INAIL[1] che può essere utilizzato da piccole, medie e grandi imprese.

Questo metodo si articola in quattro fasi principali:

  1. Fase propedeutica: definisce le figure coinvolte e i relativi ruoli nella pianificazione delle attività da compiere;
  2. Fase della valutazione preliminare: rileva gli indicatori organizzativi di natura oggettiva, verificabili e, ove possibile, numericamente apprezzabili legati allo stress lavoro-correlato in riferimento a ciascun Gruppo omogeneo individuato;
  3. Fase di valutazione approfondita: misura la percezione dello stress dei lavoratori riguardo agli aspetti di contenuto e di contesto del lavoro, attraverso l’utilizzo di strumenti specifici (es. questionari) che verranno analizzati in modo aggregato;
  4. Fase di pianificazione degli interventi correttivi: identifica le azioni e gli interventi necessari al fine di correggere le criticità emerse per migliorare le condizioni di lavoro.

Esiste uno stress, a dosi accettabili, che ha effetti positivi sul nostro organismo, consentendoci di reagire in modo efficace ed efficiente agli stimoli esterni e di innescare un’adeguata soglia di attenzione verso le esigenze dell’ambiente; un’esposizione prolungata a fattori stressogeni, invece, può essere fonte di rischio per la salute dell’individuo, sia a livello psicologico che fisico, riducendo l’efficienza sul lavoro (assenteismo, malattia, richieste di trasferimenti).


APPROFONDIMENTI

“Nella mia azienda non ci sono problemi e non vi sono conflitti, devo valutare il rischio stress?” Si, devi valutare tutti i rischi presenti in azienda e l’art. 28, comma 1-bis, come indica esplicitamente l’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

“Devo eseguire tutte le fasi previste dal metodo proposto dall’INAIL?” Non è sempre necessario effettuare tutte e quattro le fasi di valutazione. Infatti, se i primi due step danno come risultato rischio basso, non è necessario procedere con le ultime due fasi. Bisogna invece proseguire con le altre due fasi del metodo se il rischio valutato risulta superiore, o qualora siano presenti altri fattori rilevanti (lavori a contatto con pubblico, lavoro a turni, presenza di istanze giudiziarie per molestie, presenza di condizioni di stress segnalate dal Medico Competente, ecc…).

“La valutazione del rischio stress deve essere aggiornata?” Si, la valutazione del rischio stress deve essere ripetuta almeno ogni due anni in modo da avere un costante monitoraggio della situazione in azienda.

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