In seguito alla riunione del 30 giugno – dove erano presenti Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali – è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi, e contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
Innanzitutto, il Protocollo stabilisce che i datori di lavoro debbano aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro (se precedentemente modificato) in base alle nuove disposizioni e informare il personale di tale aggiornamento e delle misure da adottare.
La grande novità consiste nell’uso delle mascherine. Il protocollo fa riferimento esclusivamente alle mascherine FFP2 come dispositivo di protezione per la tutela della salute dei lavoratori. Devono essere messe a disposizione dei lavoratori da parte del datore di lavoro che individua anche i gruppi di lavoratori che sono tenuti ad utilizzarle in particolare in ambienti di lavoro chiusi o condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
In tutti gli ambienti di lavoro privati rimangono attive le misure di prevenzione dal contagio stabilite negli accordi precedenti e ora riconfermate, in sintesi:
Le parti si incontreranno di nuovo qualora si verificasse un mutamento sostanziale dell’attuale quadro epidemiologico e comunque entro il 31 ottobre 2022.
Ricordiamo, inoltre, che fino al 31 dicembre si applicano anche le regole previste dalle:
– Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali recepite nell’Ordinanza del ministro della Salute, pubblicata il 4 aprile nella Gazzetta Ufficiale e che prevedono indicazioni specifiche per i settori quali ristorazione e cerimonie, attività turistiche e ricettive, piscine termali e centri benessere, commercio, etc.;
– Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri recepite nell’Ordinanza del ministro della Salute, pubblicata il 9 maggio nella Gazzetta Ufficiale e che prevedono indicazioni specifiche per i cantieri.
Contattaci allo 049 628475 o tramite Form in basso per ricevere tutte le informazioni necessarie.
Obiettivo Ambiente adotta un sistema di gestione per la qualità e per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Il nostro sistema è certificato da Rina Services S.p.A. secondo le norme Iso 9001 e Iso 45001 per i settori EA Servizi di Ingegneria (34) Manutenzione presidi antincendio (18) Commercio (29) Servizi di Consulenza (35) Istruzione (37).
Obiettivo Ambiente crede nella legalità per un mercato corretto e leale. In data 14 novembre 2016 ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo integrato ai sensi del D.Lgs. 231/01 [Modello 231], con l’intento di formalizzare i principi, le regole e le procedure, finalizzati a
prevenire comportamenti illeciti da parte di soggetti interni ed esterni [Destinatari].
È stato nominato un Organismo di Vigilanza [OdV] con il compito di vigilare sull’osservanza e sul funzionamento del Modello 231 e dei suoi protocolli, per comunicare con l’OdV è stata attivata la casella di posta odv@obiettivoambiente.com.
Il Modello 231 comprende il Codice Etico, qui consultabile. A tutti i Destinatari è richiesto il rispetto dei precetti in esso individuati e di conformare di conseguenza i propri comportamenti.
Obiettivo Ambiente si impegna a proteggere i dati personali di ogni persona fisica nonché le libertà fondamentali costituzionalmente garantite nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (“Regolamento UE ”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“ Dati Personali”).
Obiettivo Ambiente mantiene il Registro dei Trattamenti del Titolare, ha volontariamente nominato la figura del Responsabile della Protezione dei Dati Personali RDP/DPO contattabile all’indirizzo dpo@obiettivoambiente.com, e informa gli interessati mettendo a disposizione le seguenti informative:
Obiettivo Ambiente è Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto per la formazione continua. Codice ente 4389.
Obiettivo Ambiente è iscritta nell’elenco dei Soggetti Proponenti qualificati sugli avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa.
OBIETTIVO AMBIENTE SRL
VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, 35 – 35129 PADOVA (PD)
C.F. e P.I. 03809310281 – CODICE SDI: USAL8PV
TEL: 049/628475 – 049/8935749
MAIL: segreteria@obiettivoambiente.com
Powered by Websonica