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Novità antincendio: tutti i cambiamenti introdotti dai nuovi decreti
Prosegue la pubblicazione dei decreti attuativi previsti dal D. Lgs. 81/08 (Testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro).
Nel mese di settembre 2021 il Ministero dell’Interno ha emanato tre importanti decreti che apportano novità antincendio, le disposizioni saranno operative a partire dal prossimo autunno, periodo in cui andrà a morire l’ultra decennale Decreto del 10 marzo 1998.
Dunque, a pochi mesi dall’entrata in vigore delle nuove discipline occorre prestare particolare attenzione alle disposizioni introdotte dalle recenti novelle.
I tre decreti introducono alcune importanti novità in materia di sicurezza.
Tra queste, alcuni cambiamenti riguardano la formazione obbligatoria per gli addetti al servizio antincendio, la qualifica dei manutentori di impianti e attrezzature antincendio, la valutazione del rischio incendio e la predisposizione dei piani di emergenza.
Riassumiamo di seguito le tematiche dei tre decreti e le novità più importanti apportate dagli stessi:
“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021.
È il decreto che tratta l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio e definisce i termini di: manutenzione, controllo periodico e sorveglianza. Il decreto prevede la presenza del registro dei controlli, richiede l’esistenza di liste di controllo per la sorveglianza, impone la qualifica dei manutentori.
“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.
È il decreto relativo all’aspetto di gestione comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i docenti.
Tra le novità introdotte da questo decreto vi è il numero l’obbligo di predisporre un piano di emergenza.
Tale rilevante documento dovrà essere presente nei seguenti luoghi di lavoro:
In particolare, tale Decreto introduce alcune novità riguardanti la formazione obbligatoria per gli addetti al servizio antincendio e ne apporta altre rilevanti riguardo l’identificazione del livello di rischio dell’attività.
Inoltre, rispetto alle precedenti normative è stato posto l’accento sulla necessità di pianificare ed attuare assistenza ai portatori di esigenze speciali in caso di incendio.
Riguardo ai livelli di rischio incendio cambiano le denominazioni, non più basso/medio/alto ma 1/2/3 e i conseguenti percorsi formativi.
Presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio scarsa (ex rischio basso).
Presenza di sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. (ex rischio medio).
Presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio di livello 1 e 2. (ex rischio alto).
I percorsi formativi si basano sui livelli di rischio dei rispettivi ambienti lavorativi e viene definita la cadenza dell’attività di aggiornamento degli addetti antincendio, ora obbligatoria ogni 5 anni.
L’attività di formazione potrà essere affrontata utilizzando metodologie di apprendimento innovative, resta il divieto di formazione asincrona, per ciascun livello viene introdotto l’obbligo di formazione pratica
Anche per le attività di livello 1, attualmente definite a basso rischio di incendio, saranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.
“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021.
È il decreto che stabilisce criteri semplificati per la valutazione di rischio incendio per i luoghi di lavoro in attività non soggette e non dotate di regole tecniche verticali.
Richiama esplicitamente la coerenza della valutazione con la presenza di rischi da atmosfere esplosive.
Il nuovo decreto pone l’accento sull’individuazione dei pericoli di incendio e sulle strategie per affrontarli.
Queste sono le novità più rilevanti introdotte dai decreti che entreranno in vigore il 4 ottobre 2022. Dunque, le aziende da questa data in poi dovranno effettuare gli aggiornamenti seguendo i dettami della normativa più recente.
Il consiglio dei nostri esperti è di non aspettare la scadenza ma di provvedere già ora a valutare il rischio incendio e il piano di emergenza con i nuovi dettami così da evitare spiacevoli sorprese nell’immediato futuro.
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