Proroga manutenzione attrezzature di lavoro e presidi antincendio
Con “Le indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”, emanate dalla Regione Veneto con il documento “Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2)”, la Regione vuole dare indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
In particolar modo, per quanto riguarda le verifiche e manutenzioni periodiche nei luoghi di lavoro, il Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
In questa fattispecie ricadono le verifiche periodiche di:
- attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71 del D.Lgs 81/2008
- impianti di messa a terra
- mezzi di sollevamento
- manutenzione di estintori e altri presidi antincendio.
Tali attività, essendo normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di ditte esterne e comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori (all’interno di un sito produttivo o tra diversi siti produttivi), sono in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale. Pertanto, si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di rischio grave e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al termine dell’emergenza sanitaria.
















