Addio al D.M. 10/03/98, ecco i nuovi decreti antincendio

Manca pochissimo per l’entrata in vigore dei tre decreti ministeriali riguardanti la Prevenzione Incendi nelle aziende. Da ottobre 2022, infatti, lo storico D.M. 10/3/98 lascia il posto ai decreti emanati nei primi giorni dello scorso settembre 2021:

  1. il DM. 1/9/2021,per quanto riguarda la qualifica degli addetti alla manutenzione antincendio
  1. il D.M. 2/9/2021, relativamente alla Formazione dei Lavoratori Addetti alla Gestione Emergenza Antincendio e alla qualifica dei Formatori in materia Antincendio
  2. il D.M. 3/9/21, in cui sono contenuti i criteri generali della Valutazione del Rischio Incendio e della progettazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio per i luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008

Il decreto del 1° settembre ha introdotto la qualificazione obbligatoria dei tecnici manutentori di presidi antincendio. Con la successiva Circolare del 6 ottobre 2021 n. 14804 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha offerto chiarimenti circa i requisiti dei docenti, i soggetti formatori, le procedure di idoneità, etc.

Ma i decreti che più toccano da vicino le aziende sono senza dubbio i D.M. del 2 e 3 settembre 2021.

Tutti i Lavoratori implicati in attività di prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono necessariamente ricevere una specifica Formazione Antincendio e svolgere costantemente Aggiornamenti mirati.

Novità antincendio

Tutte le Novità del Nuovo Decreto per la Formazione e l’Aggiornamento degli Addetti Antincendio

Le principali novità introdotte dal Nuovo D.M. contemplano, nello specifico:

  • l’introduzione dell’obbligo di Aggiornamento con cadenza quinquennale nella Formazione degli Addetti Antincendio;
  • lo svolgimento della Prova Pratica di Estinzione nei Corsi di Formazione di livello 1, cioè quelli che attualmente sono denominati Corsi di Formazione antincendio – Rischio Basso, nonché in tutti i Corsi di Aggiornamento per Addetti Antincendio.

Cambia inoltre la classificazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro:

  • da attività ad alto rischio ad attività di livello 3;
  • da attività a medio rischio ad attività di livello 2;
  • da attività a basso rischio ad attività di livello 1.

Pur non definendo il numero di addetti antincendio che devono essere designati, il decreto impone che il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

Tutti coloro che sono designati quali addetti antincendio devono essere formati adeguatamente e il loro livello di formazione non deve essere inferiore a quello minimo previsto per lo specifico luogo di lavoro nell’ambito del quale svolgono il ruolo di addetto antincendio. Restano comunque validi i corsi svolti secondo la precedente normativa (Allegato IX del D.M. 10/03/1998). Ma, se all’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima formazione/aggiornamento, vi è l’obbligo di aggiornamento con la frequenza di un corso entro un anno.

Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il Decreto introduce la possibilità della formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche (che si aggiunge quindi alla tradizionale formazione d’aula). Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza.

È stata inoltre introdotta la formazione pratica anche per i corsi di livello 1 (ex rischio basso), limitatamente alla conoscenza e all’uso degli estintori portatili. L’intervento pratico prevederà una fase di introduzione alle attrezzature e una successiva fase pratica. Le prove con idranti, ove previste, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua.

L’aggiornamento degli addetti antincendio, effettuato con cadenza quinquennale, è così strutturato:

  • per le attività di livello 1 prevede solo un richiamo della parte pratica, per la durata di 2 ore.
  • per le attività di livello 2 e di livello 3 è costituito da una parte teorica, con richiami o approfondimenti di uno o più argomenti del corso di formazione, e da una parte di esercitazione pratica.
novita antincendio

Il D.M. 3/9/2021

Il D.M. 3/9/2021 prevede dei criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro, quindi si riferisce a:

  • le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio
  • le misure tese a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi,
  • e le misure precauzionali di esercizio.

Per la scelta delle misure di Prevenzione Incendi, secondo quanto previsto all’art. 3 del D.M. 3/9/2021 è possibile individuare “3 categorie” di luoghi di lavoro in cui possono essere usati differenti criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio.

  1. Luoghi di lavoro in cui risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi, che stabiliscono quindi i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
  2. Luoghi di lavoro definiti a “basso rischio incendio”, indicati all’allegato I dello stesso D.M. 3/9/21 a cui possono essere applicabili le indicazioni presenti nell’Allegato I dello stesso decreto (il cosiddetto minicodice di Prevenzione Incendi).
  3. Tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, per i quali i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio sono quelli riportati nel Decreto 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).

La valutazione del rischio di incendio

Il nuovo D.M. 3/9/21 fornisce indicazioni in merito alla Valutazione dei Rischi di Incendio e sulle conseguenti misure di Prevenzione Incendi da attuare per la riduzione del Rischio di Incendio. La Valutazione del Rischio Incendi è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Rispetto al “vecchio” D.M. 10/3/98, pur identificando i luoghi a basso rischio incendio, non sono più presenti i 3 livelli di rischio incendio denominati basso, medio e alto.

I criteri per la Valutazione del Rischio Incendio sono contenuti nell’Allegato I del D.M. 3/9/21, ma solo per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio (vedremo tra poco quali sono) e ricalcano sostanzialmente quelli presenti nel D.M. 10/3/98.

La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

a) individuazione dei pericoli d’incendio;

b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;

d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;

e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;

f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi

evacuazione OA

Quali sono i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio?

L’allegato I del D.M. 3/9/21 considera come luoghi di lavoro a basso rischio incendio, quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi contemporaneamente verificati tutti i seguenti requisiti:

  • affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro)
  • superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2
  • piani del luogo di lavoro compresi tra -5 m e 24 m di quota
  • non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2
  • non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  • non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio

Cosa cambia per le aziende?

L’art. 4 del D.M. 3/9/21 prevede che, per le aziende esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso l’adeguamento alle disposizioni dello stesso Decreto dovranno essere attuate come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008ovvero:

  • nel caso in cui vengano effettuate modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della Salute e Sicurezza dei lavoratori,
  • o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
  • o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Nei casi sopra elencati, l’azienda esistente alla data di entrata in vigore del D.M. 3/9/21 dovrà rivalutare il Rischio Incendio e adottare le conseguenti misure di Sicurezza in esso previste, o presenti nel MINI CODICE di Prevenzione Incendi (Allegato I del D.M. 3/9/21) o nel CODICE di PREVENZIONE INCENDI (D.M. 3/8/15).

La scadenza è alle porte: il consiglio dei nostri esperti è provvedere quanto prima a valutare (o aggiornare) il rischio incendio, il piano di emergenza e la formazione degli addetti con i nuovi dettami così da evitare spiacevoli sorprese nell’immediato futuro.

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