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Manca pochissimo per l’entrata in vigore dei tre decreti ministeriali riguardanti la Prevenzione Incendi nelle aziende. Da ottobre 2022, infatti, lo storico D.M. 10/3/98 lascia il posto ai decreti emanati nei primi giorni dello scorso settembre 2021:
Il decreto del 1° settembre ha introdotto la qualificazione obbligatoria dei tecnici manutentori di presidi antincendio. Con la successiva Circolare del 6 ottobre 2021 n. 14804 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha offerto chiarimenti circa i requisiti dei docenti, i soggetti formatori, le procedure di idoneità, etc.
Ma i decreti che più toccano da vicino le aziende sono senza dubbio i D.M. del 2 e 3 settembre 2021.
Tutti i Lavoratori implicati in attività di prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono necessariamente ricevere una specifica Formazione Antincendio e svolgere costantemente Aggiornamenti mirati.
Le principali novità introdotte dal Nuovo D.M. contemplano, nello specifico:
Cambia inoltre la classificazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro:
Pur non definendo il numero di addetti antincendio che devono essere designati, il decreto impone che il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
Tutti coloro che sono designati quali addetti antincendio devono essere formati adeguatamente e il loro livello di formazione non deve essere inferiore a quello minimo previsto per lo specifico luogo di lavoro nell’ambito del quale svolgono il ruolo di addetto antincendio. Restano comunque validi i corsi svolti secondo la precedente normativa (Allegato IX del D.M. 10/03/1998). Ma, se all’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima formazione/aggiornamento, vi è l’obbligo di aggiornamento con la frequenza di un corso entro un anno.
Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il Decreto introduce la possibilità della formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche (che si aggiunge quindi alla tradizionale formazione d’aula). Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza.
È stata inoltre introdotta la formazione pratica anche per i corsi di livello 1 (ex rischio basso), limitatamente alla conoscenza e all’uso degli estintori portatili. L’intervento pratico prevederà una fase di introduzione alle attrezzature e una successiva fase pratica. Le prove con idranti, ove previste, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua.
L’aggiornamento degli addetti antincendio, effettuato con cadenza quinquennale, è così strutturato:
Il D.M. 3/9/2021 prevede dei criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro, quindi si riferisce a:
Per la scelta delle misure di Prevenzione Incendi, secondo quanto previsto all’art. 3 del D.M. 3/9/2021 è possibile individuare “3 categorie” di luoghi di lavoro in cui possono essere usati differenti criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio.
Il nuovo D.M. 3/9/21 fornisce indicazioni in merito alla Valutazione dei Rischi di Incendio e sulle conseguenti misure di Prevenzione Incendi da attuare per la riduzione del Rischio di Incendio. La Valutazione del Rischio Incendi è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Rispetto al “vecchio” D.M. 10/3/98, pur identificando i luoghi a basso rischio incendio, non sono più presenti i 3 livelli di rischio incendio denominati basso, medio e alto.
I criteri per la Valutazione del Rischio Incendio sono contenuti nell’Allegato I del D.M. 3/9/21, ma solo per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio (vedremo tra poco quali sono) e ricalcano sostanzialmente quelli presenti nel D.M. 10/3/98.
La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:
a) individuazione dei pericoli d’incendio;
b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi
L’allegato I del D.M. 3/9/21 considera come luoghi di lavoro a basso rischio incendio, quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi contemporaneamente verificati tutti i seguenti requisiti:
L’art. 4 del D.M. 3/9/21 prevede che, per le aziende esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso l’adeguamento alle disposizioni dello stesso Decreto dovranno essere attuate come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008, ovvero:
Nei casi sopra elencati, l’azienda esistente alla data di entrata in vigore del D.M. 3/9/21 dovrà rivalutare il Rischio Incendio e adottare le conseguenti misure di Sicurezza in esso previste, o presenti nel MINI CODICE di Prevenzione Incendi (Allegato I del D.M. 3/9/21) o nel CODICE di PREVENZIONE INCENDI (D.M. 3/8/15).
La scadenza è alle porte: il consiglio dei nostri esperti è provvedere quanto prima a valutare (o aggiornare) il rischio incendio, il piano di emergenza e la formazione degli addetti con i nuovi dettami così da evitare spiacevoli sorprese nell’immediato futuro.
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prevenire comportamenti illeciti da parte di soggetti interni ed esterni [Destinatari].
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