Il Radon (Rn-222) è un gas radioattivo di origine naturale. È inodore, incolore e insapore, quindi non è percepibile dai nostri sensi ed è difficile da individuare e da quantificarne la presenza. Ma è praticamente ovunque nel terreno e nelle rocce, da cui si diffonde con relativa facilità nell’aria che respiriamo.
Con il D.Lgs n.101/2020 (1), sono state previste nuove disposizioni in merito all’esposizione dei lavoratori al rischio radon presente negli ambienti di lavoro chiusi, scuole comprese. Il Decreto in questione è entrato in vigore il 27 agosto 2020.
Sono soggetti alle nuove disposizioni l’esposizione dei lavoratori al radon in ambienti chiusi e, in particolare:
Il Radon è classificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come uno dei 75 cancerogeni certi per l’uomo. Sebbene la dose media presente in atmosfera non sia preoccupante per l’individuo che la respira, tuttavia diventa pericoloso se si accumula in ambienti chiusi, dove di media trascorriamo l’85% della nostra giornata: per esempio a casa o a lavoro. Il pericolo maggiore del gas radon è correlato all’inalazione: inspirato in quantitativi in eccesso e per periodi prolungati, può infatti provocare seri danni alla salute, in particolare ai polmoni, qualificandosi come seconda causa di rischio per l’insorgenza di un tumore, dopo il fumo.
Partendo dal terreno sottostante e dalle rocce, il radon arriva nell’edificio (azienda, scuola, casa). Può avvenire per esempio mediante pavimentazioni e pareti a contatto con il suolo e non adeguatamente isolate, fratture e fessure, tubature e canalizzazioni non ben sigillate (che andrebbero quindi sempre ben controllate se si vive in una zona più a rischio), etc.
Innanzitutto, è fondamentale misurare la presenza del radon. Non è semplice poiché le concentrazioni possono variare sia da spazio a spazio (anche tra edifici vicini) sia nel tempo, tra giorno e notte, estate e inverno e tra diverse condizioni meteorologiche.
Le aziende a rischio sono tenute per legge (D.Lgs n.101/2020) ad effettuare e monitorare la misurazione della presenza del radon ed elaborare un documento sulle misure eseguite. Se la concentrazione media annua supera il livello massimo stabilito dalla legislazione, l’esercente deve attuare tutte le misure correttive atte a ridurne la concentrazione, avvalendosi di un esperto.
Per l’esercente che non effettua la misurazione, è previsto l’arresto da uno a sei mesi o un’ammenda da €2.000 euro a €15.000 euro.
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