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L’ Ispettorato del Lavoro, con la pubblicazione delle circolari n. 3 e 4 del 2021, ha fornito specifiche informazioni sulle inasprite sanzioni in capo alle aziende per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, in virtù delle ultime modifiche al D.Lgs. 81/2008.
In più, oltre alle Aziende Sanitarie (ASL, SPISAL) ora anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con i propri funzionari, compresi i carabinieri, sono chiamati a fare attività ispettiva all’interno delle aziende.
La sanzione scatta, anche se per la prima volta, quando ci si trova nei casi di:
1. Mancata elaborazione del DVR (Documento della Valutazione dei Rischi)
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
3. Mancata formazione ed addestramento dei lavoratori per uso di attrezzature di lavoro, di DPI (Dispositivi di Protezione) di III categoria o otoprotettori, di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, di ponteggi, per la movimentazione manuale dei carichi
4. Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) con relativa nomina del Responsabile (RSPP)
5. Mancata elaborazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza)
6. Mancata fornitura di DPI (Dispositivi di Protezione) contro le cadute dall’alto
7. Assenza di protezioni verso il vuoto
8. Mancata applicazione di armature di sostegno
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee
11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
12. Rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, ad esempio su impianti o attrezzature di lavoro
13. Mancata notifica prima dell’inizio di lavori che possono comportare esposizione all’amianto.
Per il testo integrale delle Circolari dell’Ispettorato del Lavoro:
Si aggiungono, inoltre, in capo al Datore di Lavoro, ulteriori obblighi che riassumiamo:
• individuare formalmente il/i preposto/i chiamati a vigilare sull’osservanza degli obblighi dei lavoratori
• in caso di appalto, indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto
• ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza
Non aspettare di incorrere in una sanzione prima di ottemperare alla normativa. Noi di Obiettivo Ambiente Ti garantiamo un’offerta integrata: dai corsi di formazione e addestramento ai servizi di consulenza per mettere in tutta sicurezza la tua azienda (DVR, SPP, POS, sistemi di gestione e modelli di organizzazione 231, etc).
Obiettivo Ambiente adotta un sistema di gestione per la qualità e per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Il nostro sistema è certificato da Rina Services S.p.A. secondo le norme Iso 9001 e Iso 45001 per i settori EA Servizi di Ingegneria (34) Manutenzione presidi antincendio (18) Commercio (29) Servizi di Consulenza (35) Istruzione (37).
Obiettivo Ambiente crede nella legalità per un mercato corretto e leale. In data 14 novembre 2016 ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo integrato ai sensi del D.Lgs. 231/01 [Modello 231], con l’intento di formalizzare i principi, le regole e le procedure, finalizzati a
prevenire comportamenti illeciti da parte di soggetti interni ed esterni [Destinatari].
È stato nominato un Organismo di Vigilanza [OdV] con il compito di vigilare sull’osservanza e sul funzionamento del Modello 231 e dei suoi protocolli, per comunicare con l’OdV è stata attivata la casella di posta odv@obiettivoambiente.com.
Il Modello 231 comprende il Codice Etico, qui consultabile. A tutti i Destinatari è richiesto il rispetto dei precetti in esso individuati e di conformare di conseguenza i propri comportamenti.
Obiettivo Ambiente si impegna a proteggere i dati personali di ogni persona fisica nonché le libertà fondamentali costituzionalmente garantite nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (“Regolamento UE ”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“ Dati Personali”).
Obiettivo Ambiente mantiene il Registro dei Trattamenti del Titolare, ha volontariamente nominato la figura del Responsabile della Protezione dei Dati Personali RDP/DPO contattabile all’indirizzo dpo@obiettivoambiente.com, e informa gli interessati mettendo a disposizione le seguenti informative:
Obiettivo Ambiente è Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto per la formazione continua. Codice ente 4389.
Obiettivo Ambiente è iscritta nell’elenco dei Soggetti Proponenti qualificati sugli avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa.
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