Nuovo Decreto Legge – Cosa cambia dall’8 gennaio 2022

Approvato dal Consiglio dei Ministri il D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 con il quale il governo introduce nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Oltre a quelle appena introdotte con il D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021.

Le principali novità riguardano:

1-Obbligo vaccinale

2-Estensione del Super Green Pass

3-Estensione del Green Pass Base

4-Novità sulla quarantena

(Qui il testo del decreto)

green pass

1 - Obbligo vaccinale

Viene introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 anni. L’obbligo si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del D.L., fermo il termine del 15.06.2022.

Dal 15 febbraio 2022 per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età è necessario il Green Pass Rafforzato (vaccinati o guariti) per accedere ai luoghi di lavoro. Non è più sufficiente presentare il tampone negativo, sia esso antigenico o molecolare.

Sempre dal 15 febbraio entra in vigore l’obbligo vaccinale per tutto il personale universitario, senza alcun limite d’età.

2 - Estensione del Super Green Pass

Da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza, attualmente stabilito per il 31 marzo 2022, si estende l’uso del green pass rafforzato alle seguenti attività:
– Alberghi e strutture ricettive
– Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
– Sagre e fiere
– Centri congressi
– Servizi di ristorazione anche all’aperto
– Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
– Palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all’aperto
– Centri culturali, centri sociali e ricreativi anche per le attività all’aperto
– Aerei, treni e navi
– Trasporto pubblico locale

Medicina sul lavoro

3 - Estensione del Green Pass Base

Viene introdotto l’uso del Green Pass Base (rilasciato a seguito di vaccinazione, avvenuta guarigione o con tampone negativo antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore):
– per i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetiste) dal 20 gennaio 2022
per l’accesso a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali – a eccezione dei beni essenziali (alimentari) e primari (farmacie) della persona- dal 1° febbraio 2022

4 - Novità sulla quarantena

Per i vaccinati con dose booster (terza dose) o vaccinati con solo ciclo primario da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni cambiano i comportamenti da adottare in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al COVID-19.

Non è più necessaria la quarantena ma è sufficiente l’auto-sorveglianza (un auto-monitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti). In caso di comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.) bisogna contattare il medico curante per effettuare un test.

È obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 in tutti gli ambienti frequentati.

La durata dell’auto-sorveglianza dipende dalla condizione sintomatica del soggetto.

Queste le novità approvate nel Decreto Legge dello scorso 7 gennaio, rimangono valide le misure previste nei vecchi protocolli.

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