Ripristinato l’obbligo per le misure anticaduta sulle coperture

La legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 va a modificare la Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 all’art 79 per prevenire rischi di infortuni che riguardano nuove costruzioni o interventi strutturali sulla copertura di edifici già esistenti. In particolare nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività devono esserci idonee misure preventive e protettive che consentano l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

 

Le misure preventive e protettive di cui sopra devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell’intervento edilizio nel caso in cui l’intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l’accesso alla copertura in quota per il transito dell’operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali.

La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell’accesso al tetto, se effettuato con l’uso dei dispositivi di sicurezza installati.

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