Gli acronimi spesso generano imbarazzo; in ambito professionale hanno l’effetto del gergo nei gruppi sociali, individuano all’istante gli appartenenti al gruppo, distinguendoli da chi ne è estraneo. Nel nostro caso R.E.A.CH è una sigla che lascia interdetti i più, essendo ancora poco nota, nonostante si riferisca ad obblighi di sicurezza per qualsiasi articolo prodotto e destinato al consumo, con l’obiettivo di tutelarne la salubrità lungo l’intera filiera produttiva e commerciale.
Come abbiamo indicato nel titolo si tratta di una normativa europea focalizzata sulle interazioni da contatto con sostanze chimiche degli oggetti destinati al consumo. Oggetto della sorveglianza è la potenziale contaminazione di ogni elemento in ogni fase che precede il consumo. Non si tratta quindi semplicemente di verificare il pericolo esposto nelle schede di sicurezza o di aver valutato il rischio chimico in modo approfondito, è necessario anche salvaguardare l’articolo dalla contaminazione con gli oggetti con cui è entrato in contatto durante l’intero iter che precede il consumo. Il regolamento R.E.A.CH definisce “articolo” : un oggetto a cui sono dati, durante la produzione, una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. Le sostanze individuate come estremamente preoccupanti per la tutela della salute devono essere monitorate, secondo il regolamento, affinché non superino la soglia dello 0,1% per unità.
Il legislatore europeo ha inteso, con questa normativa, non solo salvaguardare la salute degli individui, ma l’ambiente nel suo complesso, coinvolgendo non solo produttori e importatori ma l’intero indotto legato al consumo, dalle associazioni di categoria al consumatore finale, attraverso un dettagliato elenco di obblighi differenziati in base al tipo di soggetto. Il Regolamento R.E.A.CH (Reg. CE 1907/2006) si applica ad ogni azienda che utilizza prodotti chimici in produzione, confezionamento, trasporto. Sono interessati, ad esempio, i comparti: calzaturiero, tessile, elettrico/elettronico, meccanico, mobili, automotive, imballaggi, edilizia. Per capire se il prodotto finale rispetta quanto previsto dalla Normativa Europea è necessario iniziare con la verifica della presenza di sostanze chimiche nel processo produttivo e col controllo delle schede di sicurezza o tecniche dei prodotti e del materiale utilizzato. A seguire, in base ai risultati della verifica, potrebbe essere necessario procedere con analisi volte a valutare per ogni singola sostanza la concentrazione effettiva nel prodotto. Medesima attenzione dovrà essere posta durante le fasi di confezione/montaggio, trasporto, esposizione. La messa al bando di ogni sostanza chimica dannosa per la salute nelle pratiche commerciali globalizzate non è purtroppo condivisa da ogni Paese. Il controllo della circolazione delle merci, soprattutto provenienti da Paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo, sta comportando il blocco di consistenti quantitativi di materiali e merci in entrata nei territori UE, proprio a causa del mancato rispetto della normativa R.E.A.CH. Il responsabile dell’azienda che subisce il controllo e non è risultata in regola deve sostenere il costo della sanzione, la perdita del materiale non commercializzabile oltre un pesante danno di immagine.
Comprendiamo che l’intero processo del R.E.A.CH (composto da: registrazione delle sostanze chimiche, valutazione della conformità da parte dell’autorità preposta ECHA – Agenzia Europea per le sostanze chimiche, autorizzazione all’uso delle sostanze valutate non nocive, restrizione dell’uso delle sostanze pericolose) possa rivelarsi ostico per imprenditori e organizzazioni commerciali, per questo è fondamentale affidarsi a professionisti esperti con una preparazione adeguata, anche in considerazione delle sanzioni previste per chi viola la normativa, sanzioni amministrative ma anche penali.
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