IL NUOVO REGOLAMENTO IN MATERIA DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DA FEBBRAIO 2021

Regolamento 1148/2019 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

A partire dal 1° Febbraio 2021 è entrato in vigore il Regolamento 1148/2019 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.

Tale regolamento, che abroga il precedente Regolamento 98/2013, stabilisce:

  • le norme dell’UE per la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze (un elemento chimico e i suoi composti in stato naturale o fabbricato) e miscele (una soluzione composta di due o più sostanze) che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione di
    esplosivi artigianali;
  • limita la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati, e impone l’adeguata segnalazione alle autorità di transazioni sospette coinvolgendo le sostanze;
  • rafforza il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi, in risposta all’evoluzione della minaccia alla pubblica sicurezza causata dal terrorismo e da altre gravi attività criminali.

E’ disponibile un riepilogo dei contenuti salienti del regolamento e dei principali obblighi a carico dei diversi soggetti interessati da tale disciplina.

Sussiste anche applicare una Regolamentazione tra operatori economici sintetizzata nei seguenti punti:

  • obbligo di informare chi acquista che il prodotto è soggetto a restrizioni nel caso di messa a disposizione di privati, anche tramite scheda di sicurezza e/o etichettatura
  • obbligo di richiedere, per ciascuna richiesta di transazione, le seguenti informazioni al fine di verificare che l’acquirente sia un operatore economico o un utilizzatore professionale utilizzando un opportuno modulo
  • obbligo di valutare se l’uso previsto è compatibile con l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente.
  • obbligo di conservare le suddette informazioni (quantità in licenza, dati cliente, ecc.) per 18 mesi dalla data della transazione, e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di ispezione.

Oltre che alla Regolamentazione tra operatori economici e soggetti privati:

  • le sostanze possono essere messe a disposizione di un soggetto privato solo nel caso in cui disponga di apposita licenza. La licenza permette l’uso delle sostanze di cui sopra in una concentrazione limitata.
  • nel caso di privati con licenza vige l’obbligo di verificare, all’atto della vendita, il documento attestante l’identità e la licenza dell’acquirente in relazione alla sostanza richiesta, nonché di registrare la quantità della sostanza indicata sulla licenza.
  • obbligo di poter dimostrare, in caso di ispezione, che la messa a disposizione di privati o di utilizzatori professionali è stata eseguita da personale aziendale adeguatamente formato e consapevole di quali, tra i prodotti che mette a disposizione, contengono precursori di esplosivi disciplinati e di quali sono gli obblighi dell’azienda nei confronti degli acquirenti.

In tutti i casi vige l’obbligo per gli operatori economici di segnalare transazioni sospette, sparizioni e furti delle sostanze e dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente agisca in uno o più dei seguenti modi:

  • non è in grado di precisare l’uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;
  • sembra essere estraneo all’uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;
  • intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso legittimo;
  • è restio a fornire un documento attestante l’identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;
  • insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

Gli operatori economici attuano procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le transazioni sospette, adattate in funzione dell’ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati.
Gli operatori economici possono rifiutare la transazione sospetta e in tal caso devono segnalare tale transazione sospetta, o un tentativo di transazione sospetta, entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto, indicando l’identità del cliente, se possibile, e tutti i dettagli che li hanno indotti a considerare sospetta la transazione.

Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali segnalano le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati entro 24 ore dal rilevamento. I privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in maniera conforme al regolamento, segnalano le sparizioni e i furti significativi dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni entro 24 ore dal rilevamento.

Scarica il fac-simile di dichiarazione del cliente per la verifica che grava in capo al venditore di precursore di esplosivi soggetti a restrizioni

a cura del Dott. Antonio Tessari, Chimico

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