Responsabilità del Datore di Lavoro per attrezzature inadeguate
Di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito gli obblighi del datore di lavoro sull’adeguatezza delle attrezzature messe a disposizione dei dipendenti. A seguito di sentenza di condanna l’imputato ha presentato ricorso denunciando vizio motivazionale essendo il macchinario conforme alla normativa in materia di sicurezza e avendo illogicamente il giudice ritenuto che debbano essere inoffensive anche quelle parti del macchinario con cui non entrano in contatto gli operai.
Dalla sentenza scaturisce che il datore di lavoro ha comunque obbligo di mettere a disposizione dei suoi dipendenti, attrezzature adeguate “prevenendone financo le imprudenze e, comunque, altresì salvaguardando terzi (i c.d. operai di ditte specializzate) che debbano intervenire su queste”: nel caso concreto, non doveva pertanto profilarsi una distinzione tra le zone accessibili e le zone inaccessibili. Il che è completamente conforme alla corretta interpretazione della normativa antinfortunistica, dal momento che “in tema di infortuni sul lavoro, l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell’infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver negligentemente impedito l’evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate”
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