Stress lavoro-correlato. Ripetizione della valutazione dei rischi.
Secondo il Decreto Legislativo 81 del 2008 sulla salute e sicurezza sul lavoro, la valutazione del rischio dovuto a stress lavoro-correlato deve essere aggiornata con cadenza annuale o biennale in funzione alla tipologia di rischio basso o medio.
L’articolo 28, comma 1, del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004. Con la Circolare indicativa emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla fine del 2010 si sono individuate indicazioni sulle modalità di valutazione e sui doveri del Datore di lavoro. Tra questi spicca l’obbligo di ripetere l’analisi periodicamente.
RISULTATO RISCHIO STRESS | PERIODICITA’ |
Basso | Biennale |
Medio | Annuale |
Alto | Valutazione più approfondita che comprende la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, attraverso questionari, focus group, interviste, ecc. |
La valutazione dei rischi comprende un esame preliminare dove si effettua la rilevazione e l’analisi dei seguenti indicatori:
- Eventi sentinella. Riguardano l’incidenza infortunistica, le assenze per malattia, eventuali procedimenti disciplinari, lamentele formalizzate da parte dei lavoratori.
- Fattori di contenuto del lavoro. Riguardano l’ambiente di lavoro, le attrezzature, i carichi di lavoro ecc.
- Fattori di contesto del lavoro. Riguardano il ruolo, i conflitti, l’autonomia decisionale ecc.
La sanzione per il datore di lavoro in caso di inottemperanza è un’ammenda compresa tra Euro 1000 e Euro 2000.