Corsi RLS in E-Learning
Corsi RLS 32 Ore (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza) disponibile anche in modalità E-learning !
In questi anni molti articoli, convegni e pubblicazioni hanno messo in rilievo l’importanza, per un’efficace gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Un ruolo che è stato valorizzato anche nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 81/2008) che, ad esempio, richiede a datori di lavoro e dirigenti la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito a diversi aspetti, a volte anche molto delicati come quelli inerenti alla valutazione dei rischi.
È evidente, tuttavia, che un tale ruolo necessita anche di una specifica e idonea formazione.
Che formazione deve essere erogata all’RLS? Quali sono le novità normative in ambito formativo che lo riguardano? Quale aggiornamento è previsto? Si può utilizzare per la formazione la modalità in e-learning?
Ci sono contratti collettivi nazionali che affrontano il tema e rendono possibile la formazione in e-learning?
Ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 è in vigore un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per Dipendenti dei settori del commercio controfirmato da ANPIT (Associazione Nazionale per l’Industria e Terziario), UNICA (Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato), CONFIMPRENDITORI (Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti) e CISAL Terziario (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo).
Il Testo Unico stabilisce – con l’art. 37 – che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui andrà ad esercitare la propria rappresentanza. La formazione deve essere poi tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi stessi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Si indica poi che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto, tuttavia, dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
Veniamo alla durata minima dei corsi che ‘è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori’.
Ricordando che l’articolo 48 del Testo Unico disciplina anche la formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, veniamo poi ad alcune novità e precisazioni contenute nell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che non solo individua i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, ma precisa e modifica altri aspetti della formazione alla sicurezza.
Si specifica, ad esempio, che ‘per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva’.
E oltre a fornire nuove indicazioni per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning , che viene estesa anche per le aziende a rischio basso, l’accordo si sofferma anche sulla formazione degli RLS nell’allegato V (Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione). L’allegato chiarisce che la formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è erogabile in modalità e-learning solo se ciò è indicato all’interno della contrattazione collettiva nazionale.