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Si parla di una vera e propria “Mini-riforma” del Decreto Legislativo 81/08, conosciuto anche come Testo Unico sulla sicurezza.
La Legge di conversione n.215/2021 del D.L. n.146/2021, infatti, ha apportato rilevanti modifiche a tutela del lavoro, anche a seguito delle numerose morti avvenute nei luoghi di lavoro nel corso dello scorso anno.
In questa sede ci soffermeremo sulle principali novità introdotte che riguardano le figure del preposto alla sicurezza e del datore di lavoro:
Scatta l’obbligo per i datori di lavoro di individuare uno o più preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. In caso di appalto e subappalto, inoltre, è sempre il datore di lavoro a indicare espressamente al datore di lavoro committente, il personale che svolge la funzione di preposto.
Questo comporta un’investitura formale e maggiore responsabilità per la figura del preposto.
Quest’ultimo, infatti, deve “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione” (art.19). Ha l’obbligo, quindi, di interrompere:
Cambiano le disposizioni per le attività formative indirizzate ai preposti. L’obiettivo è di fornire adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico a quelle figure che si trovano in prima linea di controllo e che possono garantire tempestivamente l’attuazione delle indicazioni aziendali in materia di salute e sicurezza.
Le attività formative devono essere svolte interamente in presenza. Inoltre, sono previsti aggiornamenti periodici (anch’essi in presenza), non più ogni 5 anni ma con cadenza almeno biennale.
Viene introdotto l’obbligo di formazione e di aggiornamento periodico per il datore di lavoro in relazione ai propri compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza. Lo scopo è quello di donare maggiore sensibilità alla materia, a seguito anche dei numerosi infortuni gravi che negli ultimi mesi si sono verificati nei luoghi di lavoro.
Maggiori precisazioni su modi, tempi e contenuti verranno rese pubbliche nei prossimi mesi dalla Conferenza Stato-Regioni.
La mancata individuazione del preposto o formazione
comporta l’arresto da 2 a 4 mesi e una sanzione che va da €1.500 a €6.000.
Ricordiamo, inoltre, che le ultime modifiche al Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) hanno ampliato la platea delle figure preposte alla vigilanza sull’applicazione delle norme sulla sicurezza. Oltre alle Aziende Sanitarie (ASL, SPISAL) ora anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con i propri funzionari compresi i carabinieri sono chiamati a fare attività ispettiva all’interno delle aziende.
Leggi anche “Sospensione delle attività per le aziende senza DVR e SPP”
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prevenire comportamenti illeciti da parte di soggetti interni ed esterni [Destinatari].
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