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Il datore di lavoro che non è in possesso (totalmente o parzialmente) del Documento di Valutazione dei Rischi “rischia” di dover assumere a tempo indeterminato i collaboratori assunti con contratto a chiamata.
Nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti in azienda e di inserirli in un apposito documento chiamato Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il DVR è obbligatorio per ogni azienda che abbia almeno un lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto. La normativa di riferimento è il Testo Unico della salute e sicurezza sul Lavoro, D. Lgs 81/08.
Si tratta di un obbligo di legge che racchiude in sé la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con tutta la prevenzione attuata e in programma.
Il DVR deve intendersi come un processo “dinamico”, perché deve rispecchiare l’azienda così come è oggi. Dev’essere, quindi, adeguatamente rielaborato in occasione di modifiche direttamente incidenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
La mancanza o l’inesatezza di questo documento comporta ingenti sanzioni e, con le ultime modifiche al D.Lgs. 81/08, si rischia anche la sospensione dell’attività.
Il lavoro intermittente, noto anche come lavoro a chiamata, è una tipologia di lavoro in cui il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per eseguire delle attività in modo non continuativo, anche per periodi predeterminati nell’arco della settimana, mese o anno. Generalmente viene usato in quei settori in cui servono lavoratori in particolari periodi (es. spettacolo, turismo, etc.) o per prestazioni a carattere discontinuo (es. fattorini, guardiani, camerieri, receptionist, etc.). Ad esempio, in ambito alberghiero viene usato per chiamare personale ulteriore nei periodi di lavoro intenso. Oppure, nel settore commerciale viene utilizzato per avere più commessi durante il periodo natalizio, etc..
Indipendentemente dalla durata, il lavoratore assunto con contratto a chiamata è considerato, secondo quanto stabilito dal Testo Unico della Sicurezza, un lavoratore a tutti gli effetti.
Quindi, se un datore di lavoro non ha valutato i rischi cui sono esposti i lavoratori intermittenti all’interno del DVR, non può ricorrere a un contratto a chiamata. Con la Circolare n. 49 del 15.03.2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricostruisce il regime sanzionatorio nei casi di violazione del divieto di ricorso al lavoro intermittente in assenza del documento di valutazione rischi (art. 14, c. 1, lett. c) del D.lgs. 81/2015). La stipula del contratto di lavoro intermittente in violazione della richiamata disposizione imperativa comporta, secondo l’interpretazione dell’INL, la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Leggi anche “Sospensione delle attività per le aziende senza DVR e SPP”
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