Chi rappresenta i lavoratori sulla sicurezza?
La sicurezza sul lavoro è un tema di estrema attualità, su cui il diritto italiano ha emanato una precisa normativa con il D.Lgs. 81/2008, rinnovando la legge 626/1994, affinché i lavoratori venissero tutelati in maniera adeguata. All’interno di un’azienda c’è una figura precisa che si occupa di rappresentare i lavoratori nell’ambito della sicurezza: il RLS, ovvero il Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza.

Il Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza (RLS)
Il Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza (RLS) una figura obbligatoria, formata e aggiornata che rappresenta i lavoratori. La formazione dell’RLS è a carico dell’azienda. Come sancisce l’art.2 del D.Lgs. 81/2008 è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro“.
In mancanza di RLS aziendale è possibile richiedere un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), che agisce su più aziende riunite sul territorio. Per casi particolari può essere nominato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (RLSSP), per esempio quando ci sono aziende o cantieri che operano nello stesso contesto, come negli impianti siderurgici.
Come viene eletto il Rappresentante (RLS)
Per aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti l’RLS è nominato dai lavoratori, mentre oltre i 15 può essere eletto anche dall’organizzazione sindacale di riferimento. Il numero dei rappresentanti varia a seconda delle dimensioni dell’azienda, come previsto dall’art. 47, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, l’RLS è uno fino a 200 dipendenti, sono tre dai 201 ai 999 e sei oltre i 1000 lavoratori. La modalità di elezione è stabilita in sede di contrattazione collettiva, altrimenti avviene durante la giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro (28 Aprile) e la carica dura tre anni.
Possono essere eletti tutti i lavoratori, salvo gli apprendisti, i lavoratori in prova, chi possiede un contratto a tempo determinato o di formazione lavoro. La comunicazione della nomina è obbligatoria come da art. 18, comma 1, sia nei confronti dei lavoratori che dell’Inail, e deve essere effettuata annualmente.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Art. 47, Comma 2, Dlgs 81/08
I compiti del RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori ha diverse funzioni e per il suo esercizio dovrebbe avere un luogo fisico preciso all’interno dell’azienda dove conservare tutta la documentazione e per organizzare il proprio lavoro. L’RLS è infatti un punto fondamentale di contatto tra il datore di lavoro e i dipendenti.
Nello specifico l’RLS :
- accede al luogo di lavoro per controllare le condizioni di rischio dell’azienda;
- richiede la consultazione preventiva della valutazione dei rischi d’impresa e collabora alla sua elaborazione partecipando alle riunioni;
- promuove le attività di prevenzione legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori;
- ha l’obbligo di comunicare al datore eventuali rischi riscontrati durante il suo lavoro e di formulare i ricorsi agli organi competenti;
- partecipa a nominare il responsabile e gli addetti ai servizi di prevenzione per gli incendi, il primo soccorso, il piano di evacuazione e il medico competente;
- ascolta le segnalazioni provenienti dai lavoratori sulla loro sicurezza e salute e le comunica al datore di lavoro;
- si occupa delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza.
La formazione del Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza
In ottemperanza a quanto previsto all’art 37 del D.Lgs. 81/2008 l’RLS una volta eletto, deve seguire un corso di formazione di 32 ore su materie inerenti la sua attività, finalizzato a conoscere da un lato la normativa, dall’altro le tecniche adeguate per prevenire i rischi dell’azienda. È obbligatorio anche l’aggiornamento da svolgersi annualmente dopo l’anno in cui è stato frequentato il corso completo, perché la tematica sulla sicurezza e sulla salute può subire delle modifiche o delle aggiunte anche a livello normativo, nonché per tenere aggiornata la conoscenza dei rischi aziendali. Tutte le spese per la formazione e per l’aggiornamento del RLS sono a carico del datore di lavoro.